IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge
7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento
ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto,
convertito in legge 4 ottobre 2012, n.
171, e il Protocollo d’Intesa del 26 luglio 2012 per interventi urgenti
di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto
sottoscritto a Roma;
Vista l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA
S.p.A. con Decreto del Ministro dell’Ambiente DVA/DEC/2012/0000547, di
cui alla comunicazione sulla G.U. del 27 ottobre 2012, n. 252 che, ai
fini della più rigorosa protezione della salute e dell’ambiente, applica
in anticipo la decisione della Commissione europea 2012/135/UE del 28
febbraio 2012 in materia di migliori tecniche disponibili (BAT) da
impiegare per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva
2010/75/UE;
Vista la nota dell’Ilva S.p.A. del 6 novembre 2012 n.
Dir. 207/12 con la quale la predetta società dichiara la propria
disponibilità a dare applicazione alle disposizioni contenute nella
precitata l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
Vista la nota dell’Ilva S.p.A. del 9 novembre 2012 n. Dir. 211/12 con la quale la società ha presentato il Piano operativo per dare attuazione all’Autorizzazione Integrata Ambientale, e la conseguente presa d’atto dell’Autorità competente in data 16 novembre 2012;
Considerato che l’Autorizzazione Integrata Ambientale e il Piano
operativo assicurano l’immediata esecuzione di misure finalizzate alla
tutela della salute ed alla protezione ambientale e prevedono graduali
ulteriori interventi sulla base di un ordine di priorità finalizzato al
risanamento progressivo degli impianti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni
per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni della sopracitata
Autorizzazione, volte alla immediata rimozione delle condizioni di
criticità esistenti che possono incidere sulla salute, conseguendo il
sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti;
Considerato che la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva
S.p.A. costituisce una priorità strategica di interesse nazionale, in
considerazione dei prevalenti profili di protezione dell’ambiente e
della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli
occupazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Efficacia dell’Autorizzazione Integrata Ambientale)
1. Le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto, in quanto in grado di assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili, sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale rilasciato in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con Decreto del Ministro dell’Ambiente DVA/DEC/2012/0000547, da considerare parte integrante del presente decreto nella versione di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2012, n. 252.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, la società ILVA
S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell’impresa ed è in
ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al
comma 1, alla prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento e
della conseguente commercializzazione dei prodotti per tutto il periodo
di validità dell’autorizzazione integrata ambientale, salvo che sia
riscontrata da parte dell’autorità amministrativa competente
l’inosservanza delle prescrizioni impartite nell’Autorizzazione stessa.
E’ fatta comunque salva l’applicazione degli articoli 29-octies, comma 4
e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche ed integrazioni.
3. I provvedimenti di sequestro e gli altri provvedimenti cautelari di
carattere reale dell’autorità giudiziaria consentono di diritto, in ogni
caso, quanto previsto dal comma 2.
Art. 2
(Responsabilità nella conduzione degli impianti )
1.
Ai fini dell’attuazione del presente decreto, e nei limiti da esso consentiti, a decorrere dalla sua entrata in vigore, rimane in capo ai titolari dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’art. 1 la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto anche ai fini dell’osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando l’attività di controllo dell’autorità di cui all’articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.
2.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29 –quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali a amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui all’articolo 1 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall’ultimo bilancio approvato. Competente a irrogare la sanzione, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Prefetto della provincia di Taranto.
Art. 3
(Controlli e garanzie)
1.
Fermo restando quanto stabilito dall’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 1 in materia di monitoraggio dell’attuazione delle prescrizioni, ed in particolare il punto 3.2/17, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, è nominato, per un periodo non superiore a tre anni, un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto .
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui.
3.
Il Garante, avvalendosi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari, che l’azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l’eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria, anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.
4.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente alle Camere circa l’ottemperanza delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 1.
(Controlli e garanzie)
1.
Fermo restando quanto stabilito dall’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 1 in materia di monitoraggio dell’attuazione delle prescrizioni, ed in particolare il punto 3.2/17, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, è nominato, per un periodo non superiore a tre anni, un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto .
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui.
3.
Il Garante, avvalendosi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari, che l’azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l’eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria, anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.
4.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente alle Camere circa l’ottemperanza delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 1.
Art.4
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 3, pari a complessivi 600 mila euro, si provvede, per gli anni 2013, 2014 e 2015, a valere, in parti uguali, sulle risorse destinate alle azioni di sistema di cui alle delibere CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 e n. 60 del 30 aprile 2012.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 3, pari a complessivi 600 mila euro, si provvede, per gli anni 2013, 2014 e 2015, a valere, in parti uguali, sulle risorse destinate alle azioni di sistema di cui alle delibere CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 e n. 60 del 30 aprile 2012.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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