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venerdì 14 marzo 2014

Piano piano

Piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria per lo stabilimento dell’Ilva di Taranto
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, ha approvato il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria riguardante lo stabilimento dell'ILVA di Taranto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Il Piano, con il relativo DPCM, è stato elaborato sulla base del lavoro del Comitato di tre esperti e delle osservazioni pervenute da parte della Regione Puglia e del Commissario straordinario dell'ILVA.
Il testo prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Il Piano inoltre modifica l'AIA limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, in modo da consentire il completamento degli adempimenti non oltre trentasei mesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 61/2013 sul Commissariamento dell'Ilva, approvata il 3 agosto scorso. Il decreto di approvazione del piano, infine, conclude i procedimenti di riesame previsti dall'AIA e ne costituisce integrazione.
Dopo l'approvazione del Piano dovrà essere predisposto dal Commissario straordinario il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri, in modo da consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni ambientali, sanitarie e di sicurezza contenute nel piano ambientale. (Palazzochigi)

domenica 16 febbraio 2014

Inquinati per legge

L'acciaio non avvelena solo i pozzi
I decreti Salva Ilva fanno degli abitanti di Taranto cittadini di serie B almeno fino al 2 agosto 2016, con conseguenze per decenni
 
Per Taranto, dopo l'estate 2012, sono arrivate leggi speciali.
Quando la magistratura penale indaga, può adottare provvedimenti urgenti (cautelari) per interrompere comportamenti pericolosi e fermare persone e attività. I provvedimenti cautelari, anzi, li adottano anche i giudici civili e i Tar (giudici amministrativi). E’ indubbio che quello che si può fare anche quando non c'è alcuna indagine penale – ad esempio nel caso di una lite patrimoniale o commerciale o di un licenziamento – è sacrosanto quando ci sono parti vittime di reato, tanto più se occorre evitare conseguenze dannose addirittura per l’incolumità di esseri umani. Nel caso della gestione dell'Ilva, i reati sono molto gravi (tra gli altri, disastro doloso, omissione di misure di sicurezza, avvelenamento di alimenti, corruzione). Il 26 luglio 2012 la magistratura di Taranto, riscontrandone le condizioni con atti confermati in II grado e poi dalla Corte di Cassazione, dispose quindi il sequestro cautelare degli impianti più pericolosi.
E le leggi speciali?
Le leggi speciali avrebbero potuto rafforzare le tutele e le garanzie per le vittime. Una di esse  invece (il decreto-legge 207 del 12 dicembre 2012, convertito in legge 231/2012) ha bloccato i provvedimenti giudiziari. E' servita a "modificare" proprio la tutela che viene garantita normalmente alle vittime di reato, già prima di accertare responsabilità e pene. 
DIRITTI SOSPESI Non si è osato annullare gli atti dei Giudici. La normativa introdotta ne ha posto nel nulla “gli effetti”. La sostanza non cambia. Mimetizzare un’interferenza così grande e uno scontro in atto– dopo aver già parlato di talebanismo giudiziario, come fatto dall’ex ministro Prestigiacomo nei giorni del sequestro - non rende diverse e meno gravi le conseguenze di quel decreto; soprattutto la sospensione dei diritti per i cittadini (incredibilmente non più protetti, in una parte del loro paese, dalle attività dannose di un'impresa o addirittura in continuità con le sue precedenti attività criminali).
Se l’importanza di un evento dipende dalla sua relazione con la vita delle persone, quest’operazione risulta impressionante: una condizione da stato di guerra che crea un’inaccettabile differenza tra cittadini. Ben pochi avrebbero remore a considerarla tale se l’avesse adottata un paese straniero.  Quel primo decreto è stato responsabile dello stravolgimento di un sistema di regole che ora non ha più pace. In sintesi, se il Governo lo decide con legge, può stabilire che per un periodo circoscritto i propri atti amministrativi (l’Autorizzazione Integrata Ambientale e quanto previsto per farne rispettare le prescrizioni) siano considerati equivalenti a un sequestro giudiziario, garantendo quel livello di tutela dei diritti in pericolo – in questo caso la salute - voluto dalla Costituzione.
Per ora - solo per ora, in base ai Salva Ilva adottati - sarà così fino al 2 agosto 2016 (cfr. NOTE).
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE OGGI
La Corte Costituzionale, con una sentenza faticosa (n. 85 del 9 aprile 2013), ha difeso il decreto-legge 207 (legge 231), considerando salvaguardato il livello di tutela dei diritti in pericolo. I Giudici dissero che quella legge non prevedeva immunità penali per chi avrebbe gestito l'Ilva nei 36 mesi di durata del programma di risanamento; dissero che erano previsti vari controlli - anche in continuo - e che era possibile sospendere l'attività e revocare l'Autorizzazione in caso di inosservanza delle prescrizioni (applicandosi l'art. 29-decies del Codice dell’ambiente). Dissero che il quadro normativo era mutato e che tutto doveva essere riconsiderato alla luce del nuovo sistema, anche l'adeguatezza della tutela della salute.  
Difesero la legge fermandosi anche su alcune novità, ad esempio sulla figura del Garante per l'attuazione dell'Autorizzazione (anch’esso parte del sistema di tutele che avrebbe dovuto equivalere, per i cittadini, agli strumenti cautelari del giudice) - cfr. NOTE. 

venerdì 6 settembre 2013

Regione? Battete un colpo (vero...)!

WWF Taranto: “la Regione Puglia promuova il giudizio di legitimità sulla legge Salva Ilva”

Con la conversione del D.L. n. 61/13 nella L. 3 agosto 2013 n. 89, la Legge “salva ILVA” ha riproposto in tutta la sua drammaticità la contrapposizione tra Salute, Ambiente e Lavoro: diritti costituzionalmente rilevanti che, alla luce di un quadro normativo di riferimento mutevole e sfuggente, risultano evidentemente sbilanciati, in quanto la devastante decretazione d’urgenza ha assunto la consistenza di provvedimenti “ad ILVAM” in soccorso dell’iniziativa economica privata.
Sorprende la cornice istituzionale nazionale, in cui il sacrificio di Salute e Ambiente a vantaggio di produzione industriale e occupazione è dichiarato “legittimo”, ma di tale legittimità l’Europa dubita, minacciando procedure di infrazione, in considerazione del fatto che le Direttive comunitarie prevedono che la produzione industriale debba essere attuata secondo il criterio delle migliori tecnologie disponibili, proprio per non danneggiare la salute umana e l’ambiente.
Con la legge “salva ILVA” è stato sancito un “diritto differenziato” per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, per cui sono ritenute ammissibili deroghe in campo amministrativo: il provvedimento “ad Ilvam” ha previsto lo svincolo delle somme sequestrate in via cautelare in base alla Legge, tutt’ora vigente, sulla responsabilità giuridica delle imprese.
Inoltre i parametri previsti nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) firmata dal Ministro Clini nell’ottobre 2012, inserita nel D.L. n. 207/12, si discostano dai parametri previsti in materia di AIA nel Codice dell’Ambiente e, nonostante l’emissione del provvedimento di sequestro senza facoltà d’uso degli impianti disposto dalla Magistratura di Taranto, gli stessi sono stati di fatto restituiti alla proprietà, che li utilizza in barba a tutte le norme in campo penale.
Per questo il WWF Taranto sollecita la Regione Puglia ad intervenire promuovendo giudizio di legittimità costituzionale, ex art. 127, 2°comma, Cost., nei confronti della L. n. 89/13, ancora suscettibile di impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale con ricorso in via principale.
La Regione Puglia, infatti, ha il potere di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato (o di altra Regione) che ritiene lesivi della propria sfera di competenza, considerato l’attuale riparto di competenze tra Stato e Regioni previsto dall’art. 117 Cost, il quale dispone che le Regioni hanno competenza legislativa e regolamentare in materie come la tutela della salute e il governo del territorio.
<<Il WWF - dichiara Matteo Orsino, presidente del WWF Puglia - auspica che la Giunta Regionale dia seguito alle dichiarazioni di volontà di tutela di salute e Ambiente e si assuma tutte le sue responsabilità istituzionali, di concerto con gli Enti Locali interessati, poichè il diritto alla salute, anche sotto l’aspetto del diritto all’assistenza sanitaria, risulta attualmente fortemente compromesso se raffrontato alla situazione di emergenza sanitaria che vive la popolazione di Taranto. >> (Ambientequotidiano)

lunedì 5 agosto 2013

E' nato il secondo mostro

IN “GAZZETTA”: Pubblicata la legge di conversione del decreto Ilva 

È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 3 agosto 2013 n. 181 il testo coordinato del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 61 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129 del 4 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013 n. 89 (nella stessa Gazzetta Ufficiale), recante: «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.» (Sole24)