mercoledì 12 dicembre 2012

Scherzare col fuoco

Ecco un estratto da due post pubblicati sull'ottimo blog Corporeus Corpora dove si fanno le pulci legali al decreto salva Riva e all'ultima boutade del ministro clown-burattino.

"...
Poichè le norme ordinarie di competenza non sono state intaccate, esso non interrompe nemmeno il corso delle indagini, nè necessariamente i provvedimenti ad esse relativi. Aprendo prospettive di impugnazioni per anticostituzionalità destinate a scuotere alle fondamenta il nostro già deprivato sistema normativo."
(Leggi tutto il post)

"...
Al di là di ogni impugnazione per antocostituzionalità del testo, è evidente che qualsiasi cosa accada in applicazione del menzionato decreto (gradita o sgradita a governo, parlamento, azienda) è impensabile che si emetta nuovo decreto a correggere la rotta, perchè sarebbe senza ombra di dubbio, senza paraventi formali possibili, una legge specifica per il caso singolo. 
Peggio, rivolta a combattere colpo su colpo le legittime scelte della magistratura. Un fatto mai visto ed inconcepibile, assolutamente fuori dall'ordinamento costituzionale. 
Pertanto fuori dalla portata di chiunque, anche del Parlamento all'unanimità. Ragionando per assurdo, esso dovrebbe intervenire in primis sulla carta Costituzionale.
Quel che restava, ultima cartuccia, era una legge "interpretativa", di cui talvolta si avvale l'esecutivo, col parlamento, per affermare la cosiddetta "autentica", ovvero la corretta interpretazione di un testo ambiguo, quando esso genera confusione, comportamenti e sentenze discordanti.
In questo caso però, come abbiamo visto, il testo è adamantino: 'A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto', combiniamo questa data certa di inizio dell'efficacia, fornita dallo stesso legislatore, con il comma 4 del primo articolo del decreto, che trovate per intero qui :
Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1.
Bene. Il sequestro pertanto non è rimosso. Semplicemente si decide per legge quel che la magistratura aveva escluso e di cui tanto scrivemmo: che in costanza di sequestro si produce. E si commercializzia il prodotto.
Ma il sequestro rimane. E gli effetti delle nuove norme si dispiegano nel futuro, per espressa affermazione del legislatore.
Le ciminiere, le cockerie, i forni, sono gli strumenti strutturali della produzione. Essi permangono dove sono, essendo beni immobili, ancorchè produttivi. E' compatibile pertanto sia il loro sequestro, ovvero la perdita del diritto assoluto di proprietà su di essi, che il loro uso industriale
E poichè il nuovo prodotto ricade sotto la norma per cui è consentita la "conseguente commercializzazione dei prodotti", su di esso poco da dire.
Ma il precedente prodotto, frutto di "illecito" per la magistratura, sino al giorno di promulgazione del decreto unica intitolata a decidere lecitamente, non gode della medesima copertura. Resta sotto sequestro, sebbene nuovamente nella disponibilità materiale dell'azienda.
Ma essa può spostarlo, al limite. Non venderlo o distruggerlo, portandolo al di fuori della sfera di azione del tribunale, poichè è ancora, come tutto il resto, sotto sequestro.
Venderlo significherebbe alienarlo, darlo a terzi. Esso invece è potenziale corpo del reato, in via del tutto eccezionale lasciato, ope legis, nella disponibilità dell'ipotetico autore del crimine.
Ed è anche ipotetica garanzia che i danni commessi possano essere ripagati.
ILVA, facendo un confronto, può legalmente utilizzare gli altiforni per fare acciaio e venderlo, dal 3 Dicembre 2012 e per tre anni. Semprechè il decreto venga approvato per tempo e non giungano censure di anticostituzionalità. Ma non può nè venderli, nè distruggerli. Non possono, insomma, "sparire".
Quindi c'è ben poco da interpretare. Così come è impossibile emettere una legge che intervenga ex novo sul caso ogni volta che la magistratura prende una decisione non in linea con la volontà del Governo. Al di là di ogni testo già scritto, che potrebbe essere ora e sempre riformato, alla bisogna. Da un potere ormai regio. Ciò minerebbe, come sta minando, alle fondamenta lo Stato di diritto e la Repubblica, forma di Stato che si fonda appunto sull'opposto."

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