(art.3, comma 3, del decreto) :
3. "A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la società Ilva spa di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 1, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla commercializzazione dei prodotti ivi compresi quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto legge per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto legge"
Questo invece l'articolo pre emendamento:
(art.3, comma 3) :
3. "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
societa' ILVA S.p.A. di Taranto e' immessa nel possesso dei beni
dell'impresa ed e' in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal
provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attivita'
produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione
dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di
tutte le disposizioni contenute nel presente decreto."
Emerge dalla lettura dei due testi, nonchè dalla formulazione in
generale, che non di interpretazione trattasi, ma di estensione
retroattiva del decreto.
Nessuna "autentica", ma un atto legislativo indipendente dal primo, volto a completarlo su diverse basi giuridiche.
Non si fornisce interpretazione di un punto controverso, ma si
innova sostanzialmente, introducendo nuovo testo che lungi dall'essere
esplicativo, conduce là dove prima non si era giunti. Ovvero alla
retroattività.
Poichè tale provvedimento quindi è legge (retroattiva) sul caso
singolo, anzi in opposizione aperta a provvedimenti legittimi del
giudice naturale, giustifica oggi (e forse non prima) non solo
impugnazione per anticostituzionalità, ma anche conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato.
Che invitiamo la magistratura ad enucleare e presentare quanto prima
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