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sabato 2 novembre 2013

A proposito delle barriere di Arrigoni

Ricordate la brutta pubblicità che la ditta Arrigoni si voleva fare a danno dei tarantini, vantandosi di aver risolto i problemi delle polveri minerali con le sue "zanzariere"?
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Ecco cosa ne pensano anche i giudici in merito all'"utilità" di barriere e zanzariere:

Bocciata dai Pm la barriera Ilva contro la polvere

Era il 5 luglio del 2012, mancavano venti giorni agli arresti e al sequestro dello stabilimento Ilva, eppure tutto sembrava andare come sempre. C’erano tra gli altri il sindaco di Taranto Ezio Stefàno, monsignor Marco Gerardo, il direttore dello stabilimento Adolfo Buffo e il potente responsabile delle relazioni esterne dell’Ilva Girolamo Archinà. Inauguravano, con tanto di benedizione, l’avvio dei lavori di montaggio della barriera di contenimento delle polveri, secondo gli accordi sottoscritti con la giunta regionale.
Stefàno, don Marco, Buffo e Archinà sono, a vario titolo, 4 dei 53 destinatari dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari dell’inchiesta sul disastro ambientale e quella barriera, che fa bella mostra di sè tra i parchi minerali e il rione Tamburi, vale ora una contestazione specifica di reato a carico del patron dell’Ilva Emilio Riva, ai figli Fabio e Nicola, all’ex direttore della fabbrica Luigi Capogrosso, ai fiduciari Lanfranco Legnani, Alfredo Ceriani, Giovanni Rebaioli, Agostino Pastorino, Giuseppe Casartelli, Cesare Corti; ai capi reparto e capi area Marco Andelmi, Angelo Cavallo, Ivan Dimaggio, Salvatore De Felice, Salvatore D’Alò, al presidente Bruno Ferrante e a Girolamo Archinà e Adolfo Buffo, presenti quel giorno. Secondo la Procura, gli indagati hanno effettuato i lavori di scavo per la realizzazione della fondazione della barriera frangivento in zona parchi in un’area ricompresa nei limiti di perimetrazione del sito d’interesse nazionale di Taranto in assenza del certificato di avvenuta bonifica e in un sito peraltro sottoposto a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. I rifiuti derivanti dai lavori di scavo delle fondazioni, poi, sarebbero stati depositati in maniera incontrollata su un suolo non pavimentato nell’area parchi, favorendo così la diffusione degli inquinanti e delle polveri in atmosfera.
Quegli stessi rifiuti sarebbero stati gestiti come rifiuti non pericolosi sebbene il loro livello di contaminazione era stato già accertato nell’ambito della procedura di caratterizzazione e bonifica del sito d’interesse nazionale di Taranto. Un disastro su tutta la linea, insomma, anche se proprio i lavori di realizzazione di quella barriera frangivento sono stati al centro di una vera e propria polemica tra l’azienda, che la riteneva quasi risolutiva per evitare che la polvere dei parchi minerali finisse nelle vicine case del rione Tamburi e il pool di custodi giudiziari nominati dal gip Patrizia Todisco.
«Considerata - scrissero i tecnici guidati dall’ing. Barbara Valenzano - la realizzazione prevista di una barriera frangivento, lunga circa 1.600 metri e alta 21 metri, sul tratto interno allo stabilimento confinante con la provinciale per Statte e la statale per Grottaglie ed i risultati dello “Studio di impatto atmosferico dei parchi materie prime dello stabilimento Ilva di Taranto”, redatto dal Cnr-Iia di Roma, nonché i pareri già espressi dagli esperti nominati dal Comune di Taranto e dalla Provincia di Taranto nell’ambito della “Consulenza tecnica relativa alle problematiche ambientali dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto”, si ritiene che la riduzione ed il contenimento della diffusione di polveri materiali polverulenti disposti in cumuli all’aperto, che trova la sua genesi nell’azione di erosione e trascinamento del vento sulle frazioni dimensionali sensibili, ma anche in tutte le fasi in cui i materiali vengono disturbati da azioni meccaniche, si persegua unicamente con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili e pratiche di lavoro, impedendo che le correnti d’aria possano esercitare la loro azione sulle sorgenti di rischio. Si ritiene, nello specifico, che la “barriera frangivento” (così detto “barrieramento”) assolva alla analoga funzione dell’attuale recinzione e non all’intercettazione e contenimento».
Per i custodi, insomma, era evidente, già allora, malgrado atti di intesa, cerimonie e benedizioni, che l’unico intervento plausibile che «possa limitare i fattori condizionanti le emissioni e gli impatti del parco minerali e fossili dell’Ilva, nonché a migliorare gli impianti a partire dai limiti dell’area» era, e sia tutt’ora, «la copertura dei parchi minerari e di tutte le aree che potenzialmente determinano emissioni polverulente».(GdM)

martedì 1 ottobre 2013

Colpevoli, ora stanno al fresco di casa

“I fiduciari hanno inquinato, ma non dovevano andare in carcere”

Parziale insussistenza delle esigenze cautelari per Enrico Bessone, Agostino Pastorino, Giovanni Rebaioli e Alfredo Ceriani, totale per Lanfranco Legnani, ex “direttore ombra” dell’Ilva di Taranto. In tre diversi provvedimenti depositati ieri mattina, il tribunale del riesame di Taranto ha spiegato i motivi per i quali Legnani non andava arrestato e gli altri quattro fiduciari di Riva non dovevano essere sottoposti alla custodia cautelare in carcere ma ai domiciliari, misura ritenuta sufficiente per garantire le esigenze cautelari.
Il collegio della Prima sezione penale (presidente Paola Incalza, a latere Filippo Di Todaro e giudice relatore Benedetto Ruberto) ha confermato la presenza dei gravi indizi nell’ipotizzato disastro ambientale a carico dei cinque. Secondo il riesame, nel provvedimento restrittivo eseguito dalla Guardia di Finanza il 6 settembre scorso, il gip Patrizia Todisco ha “correttamente esposto, con dovizia di particolari, gli elementi emersi a carico dei cinque indagati”. Il quadro indiziario non è stato scalfito dai colpi dei difensori (fra i quali figurano gli avvocati Egidio Albanese e Franz Pesare). Al contrario, i legali sono riusciti ad ottenere un pronunciamento favorevole (in un caso totalmente, negli altri parzialmente) sulle esigenze cautelari.
Riguardo a Legnani, “le indagini – si legge nelle motivazioni – hanno dimostrato che ha agito quanto meno sino al 2009 quale direttore ombra dello stabilimento Ilva di Taranto”, come emerso dalle sommarie informazioni acquisite da alcuni dipendenti della fabbrica e dalla data di risoluzione del contratto con la Riva Fire spa (il 1° ottobre 2009). Inoltre, dal 2008 al 2010 ha fatto parte di un pool di vigilanza istituito dall’Ilva “assumendo dunque – essendo direttore di fatto dello stabilimento – il duplice ruolo di controllore e controllato”. Quindi, i reati di inquinamento ambientale contestati ai Riva e a Capogrosso, secondo i tre giudici, vanno attribuiti anche a Legnani in quanto “non si è limitato ad una mera ingerenza nell’attività di direzione o al compimento di specifici atti di gestione, essendo invece evidente, dalla durevole attività svolta, relativa a tutte le problematiche inerenti lo specifico settore di competenza (non escluso il controllo del lavoro dei dipendenti), l’assunzione, non occasionale e con atti di significativo rilievo, delle attribuzioni che costituiscono il profilo contenutistico essenziale della qualifica di responsabile di una specifica area del siderurgico”.
Pur confermando la presenza dei gravi indizi, secondo il collegio, l’ordinanza del gip “va riformata sotto il profilo delle esigenze cautelari accogliendo le eccezioni della difesa”. Esigenze ritenute inesistenti per Legnani (i pm avevano chiesto la custodia carceraria), ai domiciliari il 6 settembre, messo in libertà martedì scorso dal riesame e parzialmente sussistenti per Ceriani, Bessone, Pastorino e Rebaioli. Infatti, lunedì scorso sono stati scarcerati ma sottoposti ai domiciliari.
Nelle motivazioni, giudici spiegano di non ritenere attuali e concreti i requisiti del pericolo di fuga, in quanto col loro comportamento hanno dimostrato di non volersi sottrarre alla giustizia: “Pur avendo a disposizione notevoli disponibilità economiche e pur sapendo di poter essere potenzialmente indagati non hanno lasciato il territorio nazionale e si sono messi a disposizione dell’autorità giudiziaria ai fini dell’esecuzione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare“.
Nulla è emerso dalle indagini, osserva il riesame, anche in ordine al rischio di inquinamento probatorio e alla capacità (contestata ai vertici Ilva) di avvicinare persone a fini di subornazione. Il riferimento è alla vicenda Liberti della quale, ritiene il tribunale, i fiduciari potevano essere a conoscenza ma una partecipazione, alla luce delle indagini, viene esclusa. Legnani in particolare aveva chiuso il suo rapporto con l’Ilva l’8 febbraio 2010, quindi prima dell’incontro fra il pr Archinà e il professore (avvenuto il mese successivo).
Infine, il riesame ritiene sia da escludere soltanto nei confronti di Legnani il rischio di reiterazione del reato in quanto, cessato il rapporto con l’Ilva, nello stabilimento non è più stata trovata traccia della sua presenza, come non c’è traccia di contatti con gli indagati nelle intercettazioni, e, evidentemente anche per ragioni anagrafiche, non ha più svolto consulenze analoghe.
Al contrario, per gli altri indagati, si profila “con solidità e concretezza, il pericolo che, lasciati in libertà, reiterino analoghi fatti delittuosi”. Il rischio di recidiva resta malgrado abbiano smesso di collaborare con l’Ilva, poichè, è la tesi del riesame, potrebbero svolgere la loro attività lavorativa in altre realtà industriali e “reiterare analoghe fattispecie delittuose, avendo dimostrato totale indifferenza rispetto alla legge”.
Il cosiddetto “governo ombra” è stato definito spesso “occulto”, pur essendo noto a dipendenti e sindacalisti (alcuni dei quali lamentavano vessazioni). Una definizione che il riesame ritiene corretta, malgrado le argomentazioni dei difensori (“la presenza dei fiduciari era nota a tutti”) in considerazione della “natura meramente fittizia del rapporto contrattuale” il cui fine era quello di “dissimulare la reale finalità della loro presenza nel siderurgico, ossia sovrintendere alla gestione dello stabilimento, impartire le disposizioni da adottare al suo interno, verificare che la condotta dei dipendenti fosse conforme alle logiche aziendali”. I fiduciari indagati, è la conclusione dei giudici, “erano i veri responsabili, verso la proprietà, della conduzione degli impianti”. (A. Latartara - Corgiorno)

venerdì 6 settembre 2013

Ecco il "governo occulto"!

Il sistema illecito, scoperchiato grazie al lavoro degli uomini della Guardia di Finanza del nucleo polizia tributaria, avrebbe cominciato ad esistere fin dal 1995, anno in cui il Gruppo Riva si insediò all'acciaieria tarantina. A finire in manette sono stati Alfredo Ceriani, fiduciario della famiglia Riva e responsabile dell'area a caldo, Enrico Bessone, dipendente della holding Riva Fire e responsabile dell'area manutenzione meccanica delle acciaierie, Giovanni Rebaioli, gestore dell'area parchi e impianti marittimi e Agostino Pastorino, responsabile dell'area Ghisa e degli investimenti; a scontare la sua custodia cautelare da 'casa', invece, sarà Lanfranco Legnani, colui che secondo gli investigatori sarebbe il vertice massimo della gestione di questo vero e proprio 'governo ombra'.
Secondo gli inquirenti, che stanno ricostruendo gli illeciti dietro all'Ilva di Taranto, i cinque indagati avevano il compito di assicurarsi che tutto all'interno dell'acciaieria fosse incentrato in direzione del "fulcro su cui si muove il solo ed unico interesse dei Riva" e cioè "quello legato alla produzione", senza curarsi minimamente, ad esempio, dello stato di salute sempre più compromesso di operai e 'semplici' cittadini di Taranto. Stando a quanto hanno scritto il procuratore Franco Sebastio, l'aggiunto e i sostituti sulle motivazioni e la richiesta di arresto cautelativo, Ceriani, Bessone, Rebaioli, Pastorino e Lagnani (considerato dagli investigatori il vertice massimo della 'gestione occulta' dell'Ilva) avrebbero "governato sino a poco tempo fa lo stabilimento di Taranto, dando disposizioni su tutte le iniziative e le attività adottate all'interno dello stesso che, poi, venivano eseguite o realizzate dal direttore o dai vari capi area le cui decisioni, comunque, dovevano essere sempre avallate e condivise dai primi". Insomma, chi aveva effettive responsabilità e deleghe non aveva sostanzialmente potere decisionale, tanto che doveva attendere l'ok di questa "regia oscura" che si muoveva dietro all'establishment ufficiale.
I reati per cui sono indagati i cinque componenti del 'governo ombra', così come per i responsabili della famiglia Riva, sono l'associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, l'avvelenamento di sostanze alimentari e l'omissione con dolo di cautele sui luoghi di lavoro, di cui dovranno rispondere agli inquirenti che indagano sull'Ilva.   (Internetional Business Times)