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venerdì 23 ottobre 2015

Digressioni legali

Il Gip di Taranto, con la sentenza del 14 luglio 2015, ha posto una questione di legittimità alla Corte Costituzionale sull'art. 3 del DL 4 luglio 2015, n° 92 su limiti e condizioni del sequestro in un'impresa strategica


Il fatto
A seguito dell'infortunio mortale di un operaio dell'Ilva erano stati indagati i dirigenti e i tecnici dello stabilimento sia per omessa predisposizione di protezioni e dispositivi idonei a garantire l'incolumità dei lavoratori, presso l'altoforno dell'Ilva, che per la mancata predisposizione di strumentazioni per il prelievo della ghisa e la misurazione della temperatura (artt 110 - 437, co. 1 e 2, c.p.); sono stati anche accusati di aver violato la normativa antinfortunistica (art. 71, D.L.vo n° 81/2008).
Per queste ragioni, il Pubblico Ministero aveva disposto il sequestro preventivo d'urgenza dell'altoforno, che era stato successivamente convalidato. Tuttavia a causa dell'introduzione dell'art. 3 del decreto legge 92/2015 ("Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario"), i difensori dell'Ilva ritenevano che il Pm dovesse sospendere l'esecuzione del sequestro.

L'eccezione di illegittimità costituzionale del Pm
Il Pm, ha ritenuto opportuno declinare la sua competenza esprimendo parere contrario sull'istanza dei difensori dell'Ilva, rimettendo gli atti per la decisione al Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.).
Secondo il Pm, il decreto in questione non è in grado di annullare il sequestro in atto in quanto la competenza è riservata al Gip poiché era stato lui stesso ad aver emesso il decreto.
Inoltre, per il caso di specie non si può applicare la disciplina dell'art. 3 perché riguarda quelle ipotesi in cui il sequestro preventivo impedisce l'esercizio dell'attività d'impresa eventualità che però non era stata motivata dai ricorrenti.
Per tali ragioni il Pubblico Ministero ha quindi proposto un'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legge 4 luglio 2015, n° 92, in base all'art. 41 della Cost., ne punto in cui dispone che "l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da arrecare danno alla dignità umana", e agli articoli della Costituzione riguardanti i diritti inviolabili dell'uomo, quali la vita, la salute e il lavoro strettamente connesso alla sicurezza.
Secondo il Pm, il decreto del 2015, riconoscendo all'impresa il compito di predisporre unilateralmente un piano di misure aggiuntive senza sottoposizione ad alcun sindacato, non realizzerebbe un bilanciamento tra il diritto alla salute e all'ambiente salubre ed il diritto all'iniziativa economica.

Le considerazioni del giudice per le indagini preliminari
Il Gip ha quindi rilevato la questione della competenza sul sequestro preventivo, affermando che per poter capire quale fosse l'organo competente, è prima necessario collocare l'art. 3 del D.L. n° 92/2015 all'interno dell'ordinamento.
I commi 2 e 3 dell'articolo in esame prevedono che le imprese di interesse strategico nazionale sottoposte a sequestro, devono predisporre un piano di intervento e sono sottoposte per l'esercizio dell'attività d'impresa a un vincolo di durata massima pari a un anno.
Quindi il provvedimento giudiziario ipotizzato nell'art. 3 riguardando un sequestro già in atto e la relativa esecuzione deve essere adottato dal giudice che ha disposto il sequestro e non dal Pm, il quale deve solo provvedere agli adempimenti esecutivi.
Alla luce di queste considerazioni spetterebbe dunque al Gip, la decisione sull'istanza avanzata dai difensori dell'Ilva, in quanto organo che ha adottato il provvedimento di sequestro.
Tuttavia, secondo il Gip alla controversia in esame non si dovrebbe applicare l'art. 3 poiché, come già sottolineato in precedenza dal Pm, riguarda una tipologia di sequestro atta ad impedire l'esercizio dell'attività d'impresa.
Il Gip ha anche precisato che il caso Ilva è contemplabile nelle disposizioni contenute all'art. 1, c. 4 del DL 3 dicembre 2012, n. 207 nel punto in cui prevede che il Ministero dell'Ambiente può autorizzare, a date condizioni, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato
Nonostante ciò, pare che il legislatore abbia inteso applicare l'art. 3 al sequestro de quo, pertanto, secondo il Gip risulta indispensabile verificarne comunque la legittimità costituzionale.
Il giudice ha quindi evidenziato che l'art. 3 era stato promulgato dal Governo per neutralizzare gli effetti del sequestro disposto sull'Altoforno, e che il richiamo al DL 207/2012 nel decreto del 2015, sembrava finalizzato a estendere al nuovo articolo la copertura di costituzionalità riconosciuta dalla sentenza n. 85/2013.
Sempre a detta del Gip quel tipo di decisone era stata presa soltanto perché l'impresa aveva rispettato un provvedimento amministrativo (AIA) con cui si era impegnata ad adeguare gli impianti alle migliori tecniche disponibili. Inoltre, il DL 207/2012, contiene un rinvio al Codice ambiente con cui all'art. 29-decies erano stai predisposti una serie di controlli e interventi da parte delle autorità competenti, che possono sfociare anche in misure sanzionatorie in rapporto alla gravità delle eventuali violazioni accertate.

La ratio del provvedimento è dunque quella di provvedere al risanamento degli impianti, per ridurre le emissioni nocive alla salute e all'ambiente, senza dover necessariamente chiudere lo stabilimento. Qualora l'impresa non osservi le disposizioni, l'autorità sanzionerà le relative inadempienze.
È però opportuno sottolineare che nel DL 92/2015 non c'è alcun riferimento ad un provvedimento come quello AIA previsto nel DL 207/2012.
Difatti, nell'art. 3, per i sequestri relativi ad impianti di interesse strategico nazionale e per i reati inerenti alla sicurezza dei lavoratori, il Governo ha posto soltanto due limiti: la durata della sospensione non superiore a un anno e l'onere per l'impresa di predisporre un piano anche provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non si fa riferimento al tipo di misure di sicurezza da adottare, che dovrebbero invece garantire la sicurezza dei lavoratori, come accade nel DL 207/2012, che prevede l'obbligo che le misure debbano essere quelle conformi alle migliori tecnologie disponibili.
Stando a quando disposto nell'art. 3 l'azienda ha quindi solo l'obbligo di comunicare la predisposizione del piano ad alcune autorità amministrative, e non all'autorità giudiziaria procedente.
L'attività di costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro è di competenza dei Vigili del fuoco, dell'ASL e dell'INAIL, che hanno la facoltà di svolgere ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Ciò nonostante, non è previsto alcun apparato sanzionatorio in caso di insufficienza o inadeguatezza degli interventi aziendali, o per la mancata realizzazione di quanto indicato nel piano.
In questo modo l'art. 3 paralizza il provvedimento di sequestro dell'autorità giudiziaria grazie all'attivazione da parte dell'impresa del provvedimento, con il solo obbligo di comunicarlo solo ad alcuni enti.
In questo modo l'ordinamento italiano consente che un'azienda, se d'interesse strategico nazionale, possa continuare a svolgere la propria attività anche quando il suo esercizio può aggravare le conseguenze di un reato, per la durata di un anno, grazie alla predisposizione e comunicazione di un piano di interventi ad alcuni enti pubblici, i quali non possono sindacarne contenuti ed attuazione.

La questione di legittimità sollevata dal Gip
La questione di legittimità riguardava quindi non soltanto l'art. 2 della Costituzione (diritti inviolabili dell'uomo) ma l'art.3 della Costituzione (principio di uguaglianza).
Infatti, l'esposizione dei lavoratori delle imprese di interesse strategico a fattori di rischio più elevati, è una forma di diseguaglianza rispetto ai lavoratori che svolgono la loro attività in aziende che non sono di interesse strategico.
L'art. 4 della Cost, invece, riconoscendo a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuovendo le condizioni che rendano effettivo questo diritto, sancisce il diritto al lavoro di ogni singolo cittadino. Ciò perché il lavoratore deve operare in condizioni di massima sicurezza. Non a caso l'art. 35 Cost., tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, affermando il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa come quello all'equa retribuzione, alla formazione ed elevazione professionale, alla durata massima della giornata lavorativa, al riposo settimanale, alle ferie retribuite, all'assistenza previdenziale.
Pertanto, l'art. 3 risulta decisamente in contrasto con il dovere di tutela del lavoro. In relazione all'art. 32 della Cost., il Gip afferma che con l'articolo in esame non sarebbe tutelato il diritto alla salute, in quanto non ha disposto un istituto o una procedura come quella AIA prevista dal DL 207/2012.
L'art. 41 prevede che l'attività economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ponendosi in netto contrasto con il fatto che l'altoforno, nei giorni successivi all'incidente mortale aveva manifestato dispersioni incandescenti e che quindi non è in grado di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Infine, l'art. 112 Cost,. afferma il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, il quale si occupa della repressione dei reati, e della loro prevenzione. Ed invece, l'art. 3 permette il perpetuarsi di una situazione penalmente rilevante, privando di efficacia i provvedimenti preventivi doverosamente adottati a tal fine dalle competenti autorità giudiziarie, incidendo sulla loro potestà costituzionale.
In conclusione, secondo il Gip di Taranto, non è possibile definire la questione posta dai difensori dell'Ilva con l'incidente di esecuzione, senza prima verificare la legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legge 4 luglio 2015, n° 92. Così facendo, il Gip ha posto la questione di legittimità sull'art. 3 del DL 92/2015 e conseguentemente ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. (Insic)

domenica 2 agosto 2015

Tra il dire e il fare...

Ilva. L’ottavo decreto salva Ilva è incostituzionale

L’ottavo decreto salva Ilva, inserito artificiosamente nel decreto sulle procedure fallimentari in discussione al Senato, è incostituzionale ed è per questo che ho presentato alcuni emendamenti che mirano da un lato ad abrogare le norme che annullano il sequestro dell’AFO2, dall’altro a limitare il campo d’azione a quegli incidenti che non sono mortali.
L’ottavo decreto Salva Ilva varato dal governo Renzi il 4 luglio viola ben 6 articoli della Costituzione ed è stato voluto per annullare il sequestro dell’Altoforno 2, l’impianto nel quale ha perso la vita l’operaio Alessandro Morricella. Il provvedimento contrasta con sei articoli tra i quali l’articolo 2 e 4 della Costituzione, viola il diritto alla vita , all’azione penale obbligatoria da parte della magistratura e  il principio che la legge è uguale per tutti.
L’Afo2, anche per ammissione della stessa Ilva è priva di una serie di dispositivi di sicurezza che mettono a rischio l’attività dei lavoratori come dimostrato anche da un altro evento anomalo che si è verificato pochi giorni dopo il drammatico incidente che ha ucciso il 35enne tarantino.
Inoltre ritengo che il comportamento del ministero dell’Ambiente debba essere verificato per quanto riguarda la certificazione sul raggiungimento entro il 31 luglio dell’80% delle prescrizioni ambientali come previsto dal DL 1/2015, ed in particolare il direttore generale autorizzazioni ambientali che in una nota del 12-06-2015 in risposta ad una lettera dell’Ilva affermava che: ”le prescrizioni articolate dovrebbero essere considerate come aggregati di più prescrizioni. In particolar si fa riferimento  alle prescrizioni che in un'unica voce prevedono vari adempimenti”. Questa è una risposta che serve ad Ilva per raggiungere l’80% delle prescrizioni ambientali attraverso il meccanismo-furbata dello spacchettamento non previsto dalla legge, ovvero se di una prescrizione, Ilva attua solo il 50% la prescrizione si spacchetta in due e una viene accettata. Tutto ciò sarebbe illegittimo. Non è un caso che il direttore generale del ministero dell’Ambiente usa il condizionale “dovrebbero”. I Verdi, insieme alla sottoscritta, sono pronti a rivolgersi all’autorità giudiziaria per verificare se il comportamento del ministero sia stato rispettoso della legge . Secondo la valutazione del danno sanitario in caso di completa applicazione dell’AIA ,non è più il caso attuale, rimarrebbero a rischio tumore  12.500 tarantini: tutto ciò è moralmente inaccettabile.
L’ottavo decreto salva Ilva, inserito artificiosamente nel decreto sulle procedure fallimentari in discussione al Senato, è incostituzionale ed è per questo che ho presentato alcuni emendamenti che mirano da un lato ad abrogare le norme che annullano il sequestro dell’AFO2, dall’altro a limitare il campo d’azione a quegli incidenti che non sono mortali.
L’ottavo decreto Salva Ilva varato dal governo Renzi il 4 luglio viola ben 6 articoli della Costituzione ed è stato voluto per annullare il sequestro dell’Altoforno 2, l’impianto nel quale ha perso la vita l’operaio Alessandro Morricella. Il provvedimento contrasta con sei articoli tra i quali l’articolo 2 e 4 della Costituzione, viola il diritto alla vita , all’azione penale obbligatoria da parte della magistratura e  il principio che la legge è uguale per tutti.
L’Afo2, anche per ammissione della stessa Ilva è priva di una serie di dispositivi di sicurezza che mettono a rischio l’attività dei lavoratori come dimostrato anche da un altro evento anomalo che si è verificato pochi giorni dopo il drammatico incidente che ha ucciso il 35enne tarantino.
Inoltre ritengo che il comportamento del ministero dell’Ambiente debba essere verificato per quanto riguarda la certificazione sul raggiungimento entro il 31 luglio dell’80% delle prescrizioni ambientali come previsto dal DL 1/2015, ed in particolare il direttore generale autorizzazioni ambientali che in una nota del 12-06-2015 in risposta ad una lettera dell’Ilva affermava che: ”le prescrizioni articolate dovrebbero essere considerate come aggregati di più prescrizioni. In particolar si fa riferimento  alle prescrizioni che in un'unica voce prevedono vari adempimenti”. Questa è una risposta che serve ad Ilva per raggiungere l’80% delle prescrizioni ambientali attraverso il meccanismo-furbata dello spacchettamento non previsto dalla legge, ovvero se di una prescrizione, Ilva attua solo il 50% la prescrizione si spacchetta in due e una viene accettata. Tutto ciò sarebbe illegittimo. Non è un caso che il direttore generale del ministero dell’Ambiente usa il condizionale “dovrebbero”. I Verdi, insieme alla sottoscritta, sono pronti a rivolgersi all’autorità giudiziaria per verificare se il comportamento del ministero sia stato rispettoso della legge . Secondo la valutazione del danno sanitario in caso di completa applicazione dell’AIA ,non è più il caso attuale, rimarrebbero a rischio tumore  12.500 tarantini: tutto ciò è moralmente inaccettabile.
L’ottavo decreto salva Ilva, inserito artificiosamente nel decreto sulle procedure fallimentari in discussione al Senato, è incostituzionale ed è per questo che ho presentato alcuni emendamenti che mirano da un lato ad abrogare le norme che annullano il sequestro dell’AFO2, dall’altro a limitare il campo d’azione a quegli incidenti che non sono mortali.
L’ottavo decreto Salva Ilva varato dal governo Renzi il 4 luglio viola ben 6 articoli della Costituzione ed è stato voluto per annullare il sequestro dell’Altoforno 2, l’impianto nel quale ha perso la vita l’operaio Alessandro Morricella. Il provvedimento contrasta con sei articoli tra i quali l’articolo 2 e 4 della Costituzione, viola il diritto alla vita , all’azione penale obbligatoria da parte della magistratura e  il principio che la legge è uguale per tutti.
L’Afo2, anche per ammissione della stessa Ilva è priva di una serie di dispositivi di sicurezza che mettono a rischio l’attività dei lavoratori come dimostrato anche da un altro evento anomalo che si è verificato pochi giorni dopo il drammatico incidente che ha ucciso il 35enne tarantino.
Inoltre ritengo che il comportamento del ministero dell’Ambiente debba essere verificato per quanto riguarda la certificazione sul raggiungimento entro il 31 luglio dell’80% delle prescrizioni ambientali come previsto dal DL 1/2015, ed in particolare il direttore generale autorizzazioni ambientali che in una nota del 12-06-2015 in risposta ad una lettera dell’Ilva affermava che: ”le prescrizioni articolate dovrebbero essere considerate come aggregati di più prescrizioni. In particolar si fa riferimento  alle prescrizioni che in un'unica voce prevedono vari adempimenti”. Questa è una risposta che serve ad Ilva per raggiungere l’80% delle prescrizioni ambientali attraverso il meccanismo-furbata dello spacchettamento non previsto dalla legge, ovvero se di una prescrizione, Ilva attua solo il 50% la prescrizione si spacchetta in due e una viene accettata. Tutto ciò sarebbe illegittimo. Non è un caso che il direttore generale del ministero dell’Ambiente usa il condizionale “dovrebbero”. I Verdi, insieme alla sottoscritta, sono pronti a rivolgersi all’autorità giudiziaria per verificare se il comportamento del ministero sia stato rispettoso della legge . Secondo la valutazione del danno sanitario in caso di completa applicazione dell’AIA ,non è più il caso attuale, rimarrebbero a rischio tumore  12.500 tarantini: tutto ciò è moralmente inaccettabile. (Paola De Pin, Senatrice  del partito ambientalista dei Verdi - Dazebao)

mercoledì 29 luglio 2015

Carta igienica per costituzione


Salvare l'Ilva violando la Carta


Ecco perché il Giudice per le indagini preliminari di Taranto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del cosiddetto decreto "salva Ilva", licenziato dal Governo e approvato con fiducia dal Parlamento. Una norma "improria", "approssimativa" e "grossolana" che ha bloccato il sequestro dell'altoforno Afo2, dove in giugno è morto un operaio.


L'Ilva di Taranto viene prima di tutto: della sicurezza di chi ci lavora, dell'ambiente e -da qualche tempo- della Costituzione italiana. Tra la Carta e l’ultimo decreto “salva Ilva” (92/2015) del Governo ci sarebbe infatti una “siderale divergenza”. È per questo motivo che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, Martino Rosati, ha deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale del provvedimento licenziato dal Governo in fretta e furia sabato 4 luglio, cinque giorni dopo il decreto di sequestro dell’altoforno “Afo2” dell’Ilva. Lì il 12 giugno scorso era morto l’operaio Alessandro Morricella, infortunatosi -secondo l’accusa- per via della “mancata predisposizione di protezioni […] idonee a garantire l’incolumità dei lavoratori”. Non c’erano nemmeno le “strumentazioni per il prelievo della ghisa e la misurazione della relativa temperatura”.
Alla morte segue il sequestro preventivo d’urgenza. Al sequestro seguono titoli scandalizzati di alcuni quotidiani nazionali -per Il Sole 24 Ore “l’incidente mortale sul lavoro verificatosi all'Ilva di Taranto rischia di rendere ancora più complicata l'attuazione del progetto di risanamento”-. E ai titoli segue l’intervento “atecnico e approssimativo” (le parole sono del Gip Rosati) dell’esecutivo guidato da Matteo Renzi. L’obiettivo dichiarato è salvaguardare l’operatività dell’Ilva.
Lo strumento prende la forma di un decreto legge, licenziato sabato 4 luglio e firmato dal Capo dello Stato Mattarella, dal premier e dai tre ministri Orlando, Guidi e Galletti. Quest'ultimo, titolare dell’Ambiente, come abbiamo raccontato nell’articolo “L’Ambiente è scomparso” (Ae 171), ha potuto beneficiare nel corso della campagna elettorale per le Politiche 2013 di un contributo di 30mila euro dalla Simbuleia spa, detenuta da una fiduciaria (Euromobiliare Fiduciaria spa) e in minima parte da Romano Conti, commercialista bolognese che risulta tra i fondatori -insieme a Piero Gnudi- dello Studio Gnudi e Associati. Lo stesso Gnudi, già ministro nel governo Monti, che dall’estate 2014 è "Commissario straordinario per la Ilva Spa".
All’articolo 3, il decreto del governo svuota la portata d’ogni iniziativa che leda l’attività di impresa “degli stabilimenti di interesse strategico e nazionale”, che possono continuare ad operare nonostante un provvedimento di sequestro anche “quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori”.
 
Le 14 pagine dell’atto sottoscritto dal Gip Rosati e depositato il 14 luglio scorso (qui il documento integrale dalla rivista penalecontemporaneo.it) restituiscono un’immagine drammatica e farsesca dell’azione governativa, bollata come “eccentrica”, “impropria”, dalla “irripetibile singolarità”, per certi versi “grossolana”. Non si tratta che di un “trattamento di favore” a danno di inviolabili diritti costituzionali -eguaglianza e salute su tutti-, nell’interesse dell’azienda chiamata (per onere e non per obbligo) a redigere entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di sequestro un piano d’intervento senza che nessuno possa eccepirne il contenuto, o verificarne l’attuazione.
“Nulla si dice -scrive Rosati- sulla natura di tali ‘misure aggiuntive’: che quindi potrebbero essere rappresentate, in ipotesi, anche soltanto da meri cartelli di segnalazione, dispositivi di protezione individuale, prassi operative od altri strumenti (come i rudimentali ed estemporanei pannelli metallici che l'ILVA s'è affrettata a piazzare dopo la tragedia morte dell'operaio Morricella), del tutto insufficienti a garantire adeguatamente la sicurezza dei lavoratori”.
Ma l’Ilva viene prima di tutto, nonostante il Gip abbia ricordato che ”Afo2” ha “manifestato anche nei giorni seguenti pericolose disfunzioni, con massive dispersioni di materie incandescenti” e che altro non sia che “un'offesa alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana di chi vi lavora”. Gli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 41 e 112 della Costituzione vengono così sacrificati, in un “regime di deregolamentazione e deresponsabilizzazione” -le parole sono del professor Francesco Forzati dell’Università di Napoli- che abbraccia anche il commissario straordinario Gnudi, cui è riservata dall’inizio dell’anno (decreto 5/2015) una “area di (sostanziale) immunità penale riferita alle azioni attuative del piano previsto dall’Autorizzazione integrata ambientale Ilva del marzo 2014”. (Altreconomia)

sabato 25 luglio 2015

Un documento da diffondere

Decreto “salva ILVA” 2015: sollevata questione di legittimità costituzionale 

Trib. Taranto, Uff. GIP, Ord. 14 luglio 2015, Giud. Rosati

 Mettiamo a disposizione dei nostri lettori l'ordinanza con la quale il GIP di Taranto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L. 4 luglio 2015, n. 92 (recante "Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale"), in relazione agli artt. 2, 3, 4, 32 co. 1, 35 co. 1, 41 co. 2, 112 della Costituzione.
Come già segnalato da questa Rivista (clicca qui per accedere alla relativa scheda) la disposizione in questione è stata introdotta allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva di impianti di interesse strategico nazionale sottoposti a sequestro preventivo in relazione a reati contro la sicurezza sul lavoro, a condizione che l'azienda predisponga un piano di adeguamento degli impianti alla norma vigente. Evidente la finalità del governo di "sterilizzare" gli effetti del recente sequestro cui era stata sottoposta l'ILVA di Taranto in relazione ad un incidente mortale sul lavoro, analogamente a quanto già fatto con il precedente decreto "salva ILVA" del 2012 (D.L. 3 dicembre 2012, n. 207), quest'ultimo intervenuto nell'ambito del più noto maxi-procedimento tarantino scaturito dall'inchiesta "ambiente svenduto" e approdato proprio ieri al rinvio a giudizio di 47 imputati (clicca qui per la notizia ansa).
Rinviando per ogni dettaglio all'ordinanza allegata, ci limitiamo in questa sede a segnalare i due principali profili di interesse che a nostro avviso la contrassegnano, e che confortano quanto già da noi evidenziato in sede di prima lettura a caldo del provvedimento:
a) Quanto alla competenza a decidere sull'istanza del dissequestro, l'ordinanza afferma che l'effetto sospensivo del decreto non si produce né ipso iure, né su disposizione del Pubblico Ministero, bensì necessariamente attraverso un provvedimento adottato dal medesimo organo che ha disposto la misura cautelare reale, ossia il GIP.
b) Quanto ai profili di illegittimità costituzionale dell'atto, l'ordinanza pone l'accento sulla possibilità, offerta all'azienda sotto sequestro, di "sterilizzare" per un anno gli effetti del provvedimento cautelare, sulla sola base della unilaterale adozione di un non meglio specificato piano di adeguamento alla normativa sulla sicurezza del lavoro, in assenza di significativi controlli di carattere giurisdizionale o da parte di organi pubblici competenti in materia.
Si tratta - osserva l'ordinanza - di una disciplina ben diversa da quella prevista nel primo decreto "salva ILVA" (il già ricordato D.L. 3 dicembre 2012, n. 207), dove la sospensione dell'effetto cautelare era dotata di adeguati "contrappesi", in quanto era subordinata al rispetto un provvedimento amministrativo ad hoc (l'Autorizzazione Integrata Ambientale), adottato con la partecipazione di una pluralità di amministrazioni pubbliche e soggetto agli ordinari rimedi giurisdizionali. In altre parole, mentre il legislatore del 2012 aveva individuato un corretto punto di equilibrio tra gli interessi in gioco (salubrità dell'ambiente vs produzione e occupazione), alla luce del quale la Corte Costituzionale aveva respinto le censure di illegittimità mosse al primo decreto "salva ILVA" (sent. n. 85/2013); altrettanto non pare potersi affermare rispetto all'operato del legislatore del 2015, rispetto al quale, pertanto, il GIP di Taranto ha ritenuto di doversi nuovamente rivolgere alla Consulta, sostenendo che l'assetto di interessi definito dal nuovo provvedimento viola diverse norme della Carta Costituzionale, e in particolare: l'art. 2 (per il sacrificio dei diritti inviolabili della persona, quali la vita e l'incolumità individuale dei lavoratori); l'art. 3 (per l'ingiustificato privilegio accordato alle imprese di interesse strategico nazionale, cui corrisponde un ingiustificato svantaggio per i lavoratori loro dipendenti); l'art. 4 (da interpretare come norma che tutela il lavoro in condizioni di massima sicurezza tecnologicamente realizzabile); l'art. 32 (per il sacrificio imposto al bene della salute, da considerarsi irragionevole in assenza di adeguati contrappesi di ordine procedurale e nei controlli); l'art. 41 co. 2 (in quanto il decreto collide con il divieto di svolgere l'attività economica "in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana"); ed infine l'art. 112 Cost. (in considerazione dell'illegittima ingerenza del governo nell'esercizio della funzione giurisdizionale). (penalecontemporaneo)

venerdì 24 luglio 2015

L'Ilva e il Governo "fanno melina" contro la legalità: una connivenza "a prova di fiducia"!

Salva – Ilva, il decreto è a rischio incostituzionalità? Lo approviamo con la fiducia

Il 3 luglio il decreto emana il governo subito ribattezzato salva – Ilva, il cui effetto principale è sospendere gli effetti del sequestro dell’altoforno 2, dopo che  l’operaio Alessandro Morricella  era morto a seguito di un incidente, investito da ghisa liquida.
Il decreto tra le altre cose consente agli stabilimenti di proseguire l’attività per un anno dopo il provvedimento di sequestro. In cambio l’azienda deve presentare entro un mese un piano di interventi, seppur provvisori, che abbia come scopo preservare la sicurezza del luogo di lavoro.
L’azienda si presenta davanti al GIP di Taranto per chiedere il dissequestro, ma il giudice Rosati gela tutti, compreso l’esecutivo: viene sollevata la questione di legittimità costituzionale, ipotizzando che il provvedimento violi ben 6 articoli della Costituzione, consentendo tra le altre cose “l’esercizio dell’attività d’impresa, pur in presenza di impianti pericolosi per la vita o l’incolumità umana senza pretendere dall’azienda l’adeguamento degli stessi alle più avanzate tecnologie di sicurezza”. L’ILVA deve presentare un programma a tappe per spegnare l’altoforno.
A questo punto l’esecutivo prende il salva – Ilva e lo inserisce nel DL Fallimenti , su cui ieri è passata la fiducia e che sarà approvato in tempi brevi (oggi voto finale alla Camera, poi rapido passaggio al Senato). Il risultato è che il decreto originale del 3 luglio non sarà convertito in legge e che una volta approvato definitivamente il DL Fallimenti, si assisterà probabilmente allo stesso iter: nuova richiesta dell’Ilva, nuova questione di legittimità costituzionale sollevata dal GIP.
Una mossa che farebbe guadagnare tempo all’azienda, in attesa del 1° agosto giorno in cui dovrebbe ripartire l’altoforno 1 (fermo da oltre due anni) che affiancherebbe nella produzione l’altoforno 4: l’Ilva ha più volte ribadito che servono 2 altiforni attivi, perché “un solo impianto – spiegava Il Sole lo scorso giugno - non garantisce la tenuta dello stabilimento sotto il profilo tecnico e della sicurezza”. (IBT)

Dl fallimenti-Ilva, via libera Camera con 263 sì,passa al Senato

Con 263 sì e 112 no l'Aula della Camera ha approvato il dl fallimenti che contiene misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria oltre ad alcune norme sull'Ilva. Ieri sul provvedimento il governo ha incassato la fiducia di Montecitorio. Il decreto passa adesso all'esame del Senato per la seconda lettura. (Aska)

Ilva, Bonelli: «Connivenza sui veleni a Taranto»

martedì 26 agosto 2014

Taranto abbandonata

Taranto continua a essere il paradosso della politica italiana. 


La città nella quale si scontrano i poteri forti, che la tengono ostaggio di interessi economici sovrastanti. La città nella quale la Magistratura tenta di bloccare il laissez-faire imposto dal Governo, ma viene intimidita da leggi che depotenziano la portata dei provvedimenti adottati. La città dove le Istituzioni Europee portano avanti un braccio di ferro con un Governo che promette ma che mai realizza, posponendo all’infinito. La città dove, in un clima di scontro continuo, i cittadini e le loro associazioni, in una lotta senza quartiere contro lo stato di adattamento e di abbandono, sono rimasti l’unica risorsa per sollevare la cortina spessa di fumi, IPA, diossina, omertà, corruzione, indulgenza, collusione, che ha fatto di Taranto una delle città più isolate e disperate del Paese.

Il 14 agosto scorso, la Commissione Europea ha inviato a Peacelink una lettera nella quale il Commissario all’Ambiente Potočnik si dice preoccupato per le condizioni sanitarie ed ambientali nelle quali versa la città, come confermato dall’aggiornamento recente dello studio “Sentieri”: 21% di mortalità infantile in più rispetto al resto del Paese, solo per citare uno dei tanti dati allarmanti.

La Commissione, in questa lettera che fa seguito a numerosi scambi ed incontri avvenuti con Peacelink, reitera che l’annoso inquinamento è una questione molto complicata, che deve pur essere risolta con l’impegno del Governo Italiano! Perché, effettivamente, si potrebbe pensare che a Taranto i diritti garantiti dalla Costituzione non siano gli stessi che altrove.

La lettera del Commissario fa venire in mente, in maniera indiretta, che il responsabile primo dello stallo in cui versa la mia città è l’assenza totale delle istituzioni, che avrebbero dovuto fare il proprio dovere, proteggendo noi tarantini dal pericolo al quale siamo ancora esposti. Ma lo Stato non c’è. Dovrebbe fare più notizia il fatto che lo Stato abbia venduto i propri cittadini al mercato dell’acciaio, che una processione religiosa che si inchina ai mafiosi. La Commissione europea, interviene, per quanto la legislazione europea consenta, si fa carico della sofferenza della città, e nella lettera dice testualmente che «essa perseguirà la strada intrapresa fino a che piena soddisfazione non sarà stata data alla popolazione di Taranto direttamente toccata dalla questione Ilva ».

Sono parole tristi, che testimoniano della situazione di abbandono. Sono parole che avrebbe dovuto pronunciare lo Stato, garante dei diritti inderogabili dei suoi cittadini. Ma lo Stato, scomparso da tempo, si nasconde dietro una coperta divenuta ormai troppo corta e affollata già dallo stesso Governo e dalle Istituzioni locali. Non si entra a Taranto nelle questioni vere, e se si viene in visita ufficiale è per fare il giro della sposa: una bella passeggiata in un’Ilva con gli impianti chiusi per l’occasione, con gente che sorride felice sotto minaccia.
L’Arpa Puglia ha definito frutto di farneticazioni i dati, prodotti dalla stessa Arpa, ed elaborati da Peacelink che ha solo aggiornato al 2014, con il modello matematico Arpa, i dati relativi all’inquinamento da IPA (idrocarburi policiclici aromatici, sostanze potenzialmente molto cancerogene) al 2013-2014.

A maggior conferma, e per fugare ogni dubbio, Peacelink ha effettuato la mattina del 26 agosto scorso delle nuove rilevazioni presso il quartiere Tamburi a ridosso dello stabilimento. Le concentrazioni di IPA sono risultate tre-quattro volte superiori ai valori del periodo 2009-2010, pre-AIA, pre-leggi Ilva, pre-Commissariamento del Governo!

Dopo ben sei decreti, siamo oggi al punto in cui sembra che la situazione ambientale sia addirittura peggiorata. Oltre alle rilevazioni strumentali, ci sono centinaia di foto e segnalazioni continue, a Taranto siamo tutti eco-sentinelle e sappiamo, secondo i venti, se possiamo aprire le finestre o meno.

Le prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) non sono state realizzate, ma dal 2011 (data in cui fu elaborata la prima versione) ad oggi, esse sono state solo modificate per allungarne la messa in attuazione, che ormai sembra cosa alquanto remota.

Le due ultime leggi sull’Ilva (n.6 del 6/2/2014 e n.100 del 16/7/2014) appaiono come un attacco al bilanciamento dei poteri sancito dalla Costituzione ed una contrapposizione netta al diritto comunitario. A parte la violazione flagrante della direttiva EU sulla riduzione e la prevenzione dell’inquinamento, la legge attuale autorizza l’Ilva a non realizzare il 20% delle prescrizioni del permesso AIA (in questo 20% potrebbero esserci le misure più urgenti, importanti e quindi più costose) e di conseguenza a produrre senza rispettare le leggi approntate precedentemente.

Sembra che il Governo e lo Stato si pongano al di là della legge italiana ed europea e vadano contro i dettami della Corte Costituzionale, che in una sentenza del maggio 2013, ha sancito la persistenza del vincolo cautelare sulle aree e sugli impianti dello stabilimento posti sotto sequestro dal Gip Todisco il 26 luglio del 2012.

La Corte Costituzionale ha affermato che l’attività produttiva è ritenuta lecita solo se è garantito il pieno rispetto del permesso AIA, che prevedeva una messa a norma dello stabilimento entro il luglio del 2014. Il piano ambientale contenuto nelle nuove leggi parla del 2015 e del 2016 per la realizzazione di alcune prescrizioni. Eppure il tempo non va indietro e la situazione sanitaria peggiora di giorno in giorno.

Secondo la Corte Costituzionale, la deviazione dal percorso di messa a norma, che era l’assicurazione di un bilanciamento tra il diritto al lavoro ed il diritto alla salute, doveva ritenersi illecita e pertanto perseguibile ai sensi delle leggi vigenti.
Il bilanciamento di tali diritti viene meno nel momento in cui l’Ilva dichiara di non poter mettere in opera l’AIA a causa di mancanza di fondi.
Svuotata la legge di ogni suo valore, relegate le direttive europee in un angolo, protetta l’Ilva e la sua produzione anche attraverso incredibili opere di propaganda mediatica quale la nomina di un nuovo sub-commissario, quali ridondanti piani industriali futuri, ecco che il Governo sembra aver posto in essere ancora una volta tutte le garanzie volte a garantire la continuità di una produzione i cui effetti per la popolazione e gli operai appaiono devastanti, lo dicono perizie e studi.

Il 7 Ottobre prossimo la Corte di Cassazione si pronuncerà sulla rimessione o meno del processo “Ambiente Svenduto”. L’Ilva-Gate ha 53 imputati, tra i quali tre società appartenenti alla famiglia Riva (Ilva, Riva Fire e Riva Forni Elettrici); il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola; l’ex Presidente dell’Ilva (ed ex prefetto di Milano) Bruno Ferrante; altri due ex direttori dello stabilimento, Luigi Capogrosso ed Adolfo Buffo; l'ex addetto alle relazioni istituzionali dell'Ilva, Girolamo Archiná; il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia (Arpa), Giorgio Assennato; l’assessore all'Ambiente della Regione Puglia, Lorenzo Nicastro (IdV); l'ex consigliere regionale della Puglia, oggi deputato di Sel, Nicola Fratoianni; l'attuale consigliere regionale Donato Pentassuglia (Pd) e l’ex assessore provinciale all’Ambiente Michele Conserva (Pd).

Quasi tutti i politici per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio sono ancora nell’esercizio delle proprie funzioni. Mentre la città assediata dalle malattie aspetta, il Governo continua ad utilizzarla come une enorme esperimento a cielo aperto. A Taranto non ci sono ospedali attrezzati per far fronte all’emergenza cancro e per curare e diagnosticare le altre malattie che gli esperti dicono generate dall’inquinamento. I suicidi fanno parte ormai della cronaca quotidiana. Non si vive, si sopravvive.

In aggiunta al problema Ilva, come se non bastasse, ad aggravare il carico negativo, c’è il progetto Tempa Rossa. E’ di qualche giorno fa la notizia della già avvenuta approvazione di questo progetto di sfruttamento del ricchissimo giacimento petrolifero, situato in località Tempa Rossa nella valle del Sauro, in Basilicata. Esso prevede una centrale di smistamento del petrolio greggio in arrivo nel porto di Taranto, che diventerà un esteso terminal petrolifero. Il materiale arriverà per essere trasportato verso diverse raffinerie in Italia e all’estero, una parte di esso invece sarà lavorato e stoccato a Taranto presso la raffineria Eni che nel frattempo sarà stata raddoppiata.

I problemi sono più che evidenti e sono legati alla concentrazione alla raffineria e al porto di tutto il petrolio del Sud Italia, e di conseguenza alla pericolosità che attività del genere possono avere in maniera definitiva sull’ecosistema, già pesantemente provato dalla presenza dell’industria siderurgica e della grande base Nato.
C’è bisogno urgente di un cambio di passo, di una nuova visione, di una nuova classe dirigente che sappia affrontare le drammatiche condizioni in cui versa non solo Taranto ma l’intero Paese. Che nasca un movimento qui, da chi ha più sofferto e che non ha null’altro in cui sperare se non l’energia che scaturisce dalle proprie forze.

La società è profondamente cambiata. Nuovi bisogni emergono giorno dopo giorno senza trovare risposta. C’è bisogno di stabilità nello sviluppo, di coesione e di giustizia sociale diffusa, in cui le località siano artefici del loro stesso futuro: Taranto non ha mai avuto accesso alla “stanza dei bottoni”, in cui sono state prese le decisioni che così drammaticamente l’hanno riguardata e la riguardano. E’ ora di darsi una strategia per cambiare un futuro che sembra già segnato.

La crisi della città potrebbe essere risolta con un’energica azione di valorizzazione economica delle risorse locali e con un programma di diversificazione economica e produttiva. Ad esempio, la riconversione industriale affrontata con iniezioni di nuove tecnologie, l’allargamento delle attività portuali, nuovi contratti di lavoro che tengano conto della drammatica situazione occupazionale delle aree meridionali come quella di Taranto e che incentivino il radicamento di iniziative imprenditoriali.

La società si deve arricchire delle attività delle municipalità, le quali per ben contribuire hanno bisogno di mettersi all’altezza in termini di conoscenza e di una più ampia prospettiva europea, abbandonando il miope localismo. Agganciare l’Europa, le occasioni internazionali. Proprio per fare questo, si deve puntare sulla cultura, sull’innovazione, sulla valorizzazione delle competenze locali.
Lanciamo una politica che riparta dai giovani della Puglia, della Calabria, della Sicilia, dal Sud tutto che più del resto del Paese ha bisogno di un cambiamento epocale. Creiamo progetti alternativi coerenti con i cambiamenti già avvenuti in questa società e affatto interpretati dalla politica attuale. Ricerca, informatizzazione, innovazione, cultura, ambiente, per realizzare uno sviluppo economico, sociale, che pongano l'individuo al centro dell’attività umana.
Dare respiro all'azione locale in Europa, inserendola in un contesto del quale beneficiare in modo concreto ed immediato. Ripartire da Taranto e dal Mezzogiorno offeso. Riportare la periferia al centro.(Antonia Battaglia - Micromega)

domenica 16 febbraio 2014

Inquinati per legge

L'acciaio non avvelena solo i pozzi
I decreti Salva Ilva fanno degli abitanti di Taranto cittadini di serie B almeno fino al 2 agosto 2016, con conseguenze per decenni
 
Per Taranto, dopo l'estate 2012, sono arrivate leggi speciali.
Quando la magistratura penale indaga, può adottare provvedimenti urgenti (cautelari) per interrompere comportamenti pericolosi e fermare persone e attività. I provvedimenti cautelari, anzi, li adottano anche i giudici civili e i Tar (giudici amministrativi). E’ indubbio che quello che si può fare anche quando non c'è alcuna indagine penale – ad esempio nel caso di una lite patrimoniale o commerciale o di un licenziamento – è sacrosanto quando ci sono parti vittime di reato, tanto più se occorre evitare conseguenze dannose addirittura per l’incolumità di esseri umani. Nel caso della gestione dell'Ilva, i reati sono molto gravi (tra gli altri, disastro doloso, omissione di misure di sicurezza, avvelenamento di alimenti, corruzione). Il 26 luglio 2012 la magistratura di Taranto, riscontrandone le condizioni con atti confermati in II grado e poi dalla Corte di Cassazione, dispose quindi il sequestro cautelare degli impianti più pericolosi.
E le leggi speciali?
Le leggi speciali avrebbero potuto rafforzare le tutele e le garanzie per le vittime. Una di esse  invece (il decreto-legge 207 del 12 dicembre 2012, convertito in legge 231/2012) ha bloccato i provvedimenti giudiziari. E' servita a "modificare" proprio la tutela che viene garantita normalmente alle vittime di reato, già prima di accertare responsabilità e pene. 
DIRITTI SOSPESI Non si è osato annullare gli atti dei Giudici. La normativa introdotta ne ha posto nel nulla “gli effetti”. La sostanza non cambia. Mimetizzare un’interferenza così grande e uno scontro in atto– dopo aver già parlato di talebanismo giudiziario, come fatto dall’ex ministro Prestigiacomo nei giorni del sequestro - non rende diverse e meno gravi le conseguenze di quel decreto; soprattutto la sospensione dei diritti per i cittadini (incredibilmente non più protetti, in una parte del loro paese, dalle attività dannose di un'impresa o addirittura in continuità con le sue precedenti attività criminali).
Se l’importanza di un evento dipende dalla sua relazione con la vita delle persone, quest’operazione risulta impressionante: una condizione da stato di guerra che crea un’inaccettabile differenza tra cittadini. Ben pochi avrebbero remore a considerarla tale se l’avesse adottata un paese straniero.  Quel primo decreto è stato responsabile dello stravolgimento di un sistema di regole che ora non ha più pace. In sintesi, se il Governo lo decide con legge, può stabilire che per un periodo circoscritto i propri atti amministrativi (l’Autorizzazione Integrata Ambientale e quanto previsto per farne rispettare le prescrizioni) siano considerati equivalenti a un sequestro giudiziario, garantendo quel livello di tutela dei diritti in pericolo – in questo caso la salute - voluto dalla Costituzione.
Per ora - solo per ora, in base ai Salva Ilva adottati - sarà così fino al 2 agosto 2016 (cfr. NOTE).
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE OGGI
La Corte Costituzionale, con una sentenza faticosa (n. 85 del 9 aprile 2013), ha difeso il decreto-legge 207 (legge 231), considerando salvaguardato il livello di tutela dei diritti in pericolo. I Giudici dissero che quella legge non prevedeva immunità penali per chi avrebbe gestito l'Ilva nei 36 mesi di durata del programma di risanamento; dissero che erano previsti vari controlli - anche in continuo - e che era possibile sospendere l'attività e revocare l'Autorizzazione in caso di inosservanza delle prescrizioni (applicandosi l'art. 29-decies del Codice dell’ambiente). Dissero che il quadro normativo era mutato e che tutto doveva essere riconsiderato alla luce del nuovo sistema, anche l'adeguatezza della tutela della salute.  
Difesero la legge fermandosi anche su alcune novità, ad esempio sulla figura del Garante per l'attuazione dell'Autorizzazione (anch’esso parte del sistema di tutele che avrebbe dovuto equivalere, per i cittadini, agli strumenti cautelari del giudice) - cfr. NOTE. 

venerdì 31 gennaio 2014

Aia che male al PD!

Ilva, la magistratura può fermare gli impianti
In un articolo di Lidia Giannotti scritto per PeaceLink trovate i link che rinviano all’elenco di coloro che votarono alla Camera e al Senato a favore della cosiddetta legge Salva-Ilva del dicembre 2012. Come si può notare non vi furono “voti ribelli” nel Pd. Nessuno del Pd votò contro, nessuno si astenne. Gli unici voti ribelli nel Pd furono quelli dei radicali (come ad es. la Zamparutti o Turco) che formalmente facevano parte del gruppo parlamentare Pd. Inoltre un piccolo gruppo di parlamentari del Partito Democratico non partecipò al voto smarcandosi, in tal modo, dalla linea del Pd. Fra questi Della Seta, Bratti e Zampa, con cui PeaceLink erava in contatto per la campagna sul benzo(a)pirene. 
Complessivamente si è affermata nel Pd una obbedienza in stile Partito Comunista nordcoreano su questioni che attengono alla salute dei cittadini, per cui la linea scelta, per riprendere le parole di Lidia Giannotti, sembra essere quella di continuare a produrre “ad ogni costo”, mentre logica e umanità vorrebbe che fossero le persone a dover essere protette “ad ogni costo”.
Qualcuno del Pd potrebbe obiettare che quanto si sta facendo è stato tuttavia consentito dalla sentenza della Corte Costituzionale sulla prima legge Salva-Ilva e che se non è stato bocciato allora l’operato del governo allora quello che si fa oggi è di conseguenza lecito.
Non è così.
La Corte Costituzionale ritenne infatti di dare un parere di costituzionalità a condizione che l’Aia venisse applicata scrupolosamente e integralmente. L’Aia è l’autorizzazione integrata ambientale che, come è noto, l’Ilva non sta rispettando. Quindi la Corte Costituzionale – per quanto la sentenza abbia fatto discutere – non salvava l’Ilva sollevandola dalle sue responsabilità ma la gravava di nuove responsabilità, come si evince da questo passaggio della sentenza della Corte: “I motivi di tale aggravamento di responsabilità si possono rinvenire nell’esigenza di prevedere una reazione adeguata delle autorità preposte alla vigilanza ed ai controlli rispetto alle eventuali violazioni in itinere delle prescrizioni Aia da parte di una impresa, già responsabile di gravi irregolarità, cui è stata concessa la prosecuzione dell’attività produttiva e commerciale a condizione che la stessa si adegui scrupolosamente alle suddette prescrizioni”. La Corte Costituzionale condizionava cioè il parere di costituzionalità all’applicazione scrupolosa dell’Aia e richiamava l’attenzione sul fatto che la magistratura può intervenire nel caso la non applicazione dell’Aia possa generare situazioni di pericolo. Si legge nella sentenza della Corte: “La deviazione da tale percorso, non dovuta a cause di forza maggiore, implica l’insorgenza di precise responsabilità penali, civili e amministrative, che le autorità competenti sono chiamate a far valere secondo le procedure ordinarie“.
  
Quindi, chiarita la natura dell’Aia riesaminata, che è atto amministrativo e che  “tale rimane … anche secondo la disciplina dettata per l’Ilva di Taranto” (Corte Cost. sent. 85/2013, punto 10.3, pag. 60), i giudici della Corte Costituzionale hanno affermato (punto 10.1, pag. 59): “Il richiamo operato in generale dalla legge [all’AIA riesaminata, n.d.r.]  ha il valore di costante condizionamento della prosecuzione dell’attività produttiva alla puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, che costituisce l’esito della confluenza di plurimi contributi tecnici ed amministrativi in un unico procedimento, nel quale, in conformità alla direttiva n. 2008/1/CE, devono trovare simultanea applicazione i princìpi di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, informazione e partecipazione, che caratterizzano l’intero sistema normativo ambientale”. Perché richiamiamo questi passaggi della Corte Costituzionale?
Perché l’ultimo provvedimento Salva Ilva (parliamo della conversione in legge non ancora avvenuta del decreto sulla Terra dei fuochi e sull’Ilva) dichiarerà che l’Ilva è a norma anche se l’Aia non viene applicata per intero e anche se non viene rispettato il cronoprogramma. Per il subcommissario Ilva Edo Ronchi basta che siano fatte settanta prescrizioni su cento per essere a norma. Che trenta importanti prescrizioni rimangano inattuate, non fa nulla, si chiude un occhio. Come a dire: che volete, non pretendete troppo da noi, anche noi non ce la facciamo a fare quello che non ha fatto Riva, apprezzate almento la buona volontà, non ci sono i soldi per fare tutto quello che si dovrebbe fare.
Ossia l’ultimo provvedimento consente di fare proprio ciò che la Corte Costituzionale si era raccomandata di non fare.
Siamo all’Aia all’italiana, realizzata solo in parte, come a dire che le auto italiane sono autorizzate a circolare con le gomme lisce e senza le luci posteriori funzionanti. Una cosa che la Commissione Europea ritiene abnorme e assurda, tanto da aver aperto una procedura di infrazione. Procedura che qualche europarlamentare chiede che vada accelerata al massimo.
Ma siamo anche fuori dal binario fissato dalla Corte Costituzionale.
Il nuovo provvedimento per l’Ilva è – va ribadito – uno strappo alle raccomandazioni della Corte Costituzionale che non forniva un disco verde senza condizioni.
Ciò nonostante l’on. Michele Pelillo, parlamentare tarantino del Pd, ha dichiarato con soddisfazione: “Non sembra vero, ma quello che non è stato fatto in cinquant’anni sta accadendo in questi mesi – e in questi giorni in particolare”.
      
Adesso ci sono le condizioni perché a difendere i tarantini scenda di nuovo in campo la magistratura. (A. Marescotti - FQ)

venerdì 6 settembre 2013

Regione? Battete un colpo (vero...)!

WWF Taranto: “la Regione Puglia promuova il giudizio di legitimità sulla legge Salva Ilva”

Con la conversione del D.L. n. 61/13 nella L. 3 agosto 2013 n. 89, la Legge “salva ILVA” ha riproposto in tutta la sua drammaticità la contrapposizione tra Salute, Ambiente e Lavoro: diritti costituzionalmente rilevanti che, alla luce di un quadro normativo di riferimento mutevole e sfuggente, risultano evidentemente sbilanciati, in quanto la devastante decretazione d’urgenza ha assunto la consistenza di provvedimenti “ad ILVAM” in soccorso dell’iniziativa economica privata.
Sorprende la cornice istituzionale nazionale, in cui il sacrificio di Salute e Ambiente a vantaggio di produzione industriale e occupazione è dichiarato “legittimo”, ma di tale legittimità l’Europa dubita, minacciando procedure di infrazione, in considerazione del fatto che le Direttive comunitarie prevedono che la produzione industriale debba essere attuata secondo il criterio delle migliori tecnologie disponibili, proprio per non danneggiare la salute umana e l’ambiente.
Con la legge “salva ILVA” è stato sancito un “diritto differenziato” per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, per cui sono ritenute ammissibili deroghe in campo amministrativo: il provvedimento “ad Ilvam” ha previsto lo svincolo delle somme sequestrate in via cautelare in base alla Legge, tutt’ora vigente, sulla responsabilità giuridica delle imprese.
Inoltre i parametri previsti nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) firmata dal Ministro Clini nell’ottobre 2012, inserita nel D.L. n. 207/12, si discostano dai parametri previsti in materia di AIA nel Codice dell’Ambiente e, nonostante l’emissione del provvedimento di sequestro senza facoltà d’uso degli impianti disposto dalla Magistratura di Taranto, gli stessi sono stati di fatto restituiti alla proprietà, che li utilizza in barba a tutte le norme in campo penale.
Per questo il WWF Taranto sollecita la Regione Puglia ad intervenire promuovendo giudizio di legittimità costituzionale, ex art. 127, 2°comma, Cost., nei confronti della L. n. 89/13, ancora suscettibile di impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale con ricorso in via principale.
La Regione Puglia, infatti, ha il potere di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato (o di altra Regione) che ritiene lesivi della propria sfera di competenza, considerato l’attuale riparto di competenze tra Stato e Regioni previsto dall’art. 117 Cost, il quale dispone che le Regioni hanno competenza legislativa e regolamentare in materie come la tutela della salute e il governo del territorio.
<<Il WWF - dichiara Matteo Orsino, presidente del WWF Puglia - auspica che la Giunta Regionale dia seguito alle dichiarazioni di volontà di tutela di salute e Ambiente e si assuma tutte le sue responsabilità istituzionali, di concerto con gli Enti Locali interessati, poichè il diritto alla salute, anche sotto l’aspetto del diritto all’assistenza sanitaria, risulta attualmente fortemente compromesso se raffrontato alla situazione di emergenza sanitaria che vive la popolazione di Taranto. >> (Ambientequotidiano)

venerdì 2 agosto 2013

Sull'Ilva o sui tarantini?

Tre spade di Damocle sull’Ilva

Richard Westall
Secondo una leggenda, sopra la testa di Damocle pendeva una spada affilata sostenuta da un esile crine di cavallo. L’Ilva ha sopra il capo ben tre di queste spade. La legge appena approvata vorrebbe salvarla dall’incubo di queste tre spade. Vi vorrei spiegare come e perché.
Partiamo con il dire che la conversione in legge del Decreto n.61 disciplina il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all’ambiente e alla salute, a causa dell’inottemperanza alle disposizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
In teoria quindi appare come il temporaneo trasferimento in mani “affidabili” (quelle dello Stato) di un’azienda privata “inaffidabile”. Ma è proprio così? No, assolutamente no. In realtà questa legge – va ricordato – nasce per scongelare i beni sequestrati alla famiglia Riva dalla magistratura di Taranto. Il GIP Patrizia Todisco aveva infatti firmato il 22 maggio 2013 un decreto di sequestro per equivalente di beni per 8,1 miliardi di euro, cifra che corrisponderebbe, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, al notevole vantaggio economico corrispondente alla mancata attuazione degli interventi per la protezione e salvaguardia dell’incolumità dell’ambiente, degli operai e dei cittadini di Taranto. Fu un atto che i politici filogovernativi non digerirono.
Il Procuratore capo di Taranto, Franco Sebastio, dichiarò: ”Se volete fermarci fate un’altra legge“.
E così è stato. Questa è quindi una ciambella di salvataggio statale per mettere nuovamente fuori gioco la magistratura. C’era già stata la legge 231/2012 per mettere fuori gioco la magistratura: fu la prima legge che venne definita “Salva Ilva“. Vi ricordate cosa prometteva quella legge? Quella legge doveva “garantire” la realizzazione dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e, per darne la “certezza assoluta”, incorporava nella legge le prescrizioni dell’AIA stessa. Si disse che quella legge “cristallizzava” l’AIA e la imponeva con la forza della legge: dura lex sed lex. Dietro questa burbera facciata - che serviva a incassare il parere positivo della Corte Costituzionale – si nascondevano la propaganda e l’ipocrisia.
Oggi infatti – con la solerte benedizione di Napolitano – quell’AIA potrà essere modificata. Quell’AIA rigida come l’acciaio nella cosiddetta “Salva Ilva 1″ oggi diventa morbida come il burro alla luce della attuale legge, rinominata “Salva Ilva 2″.
Ma perché era così urgente fare proprio questa nuova legge? Ed ecco che torniamo alle tre spade di Damocle di cui parlavamo prima. Sulla testa dell’Ilva pende infatti la prima spada di Damocle: il decreto di sequestro “per equivalente” finalizzato alla confisca, disposto dalla magistratura.
Inoltre pende – strano a dirsi! – la seconda spada di Damocle delle sanzioni conseguenti alla mancata attuazione della “Salva Ilva 1″. Stanno infatti scattando le sanzioni di legge per inadempienza alle prescrizioni dell’AIA.(cfr. http://www.isprambiente.gov.it/it/garante_aia_ilva/aia-e-controlli/diffida-ministeriale-per-inosservanza-delle-prescrizioni-autorizzative-e-comunicazioni-conseguenziali);
L’obbligatorietà delle sanzioni contro l’Ilva era stata ricordata dal Garante dell’AIA il 18 luglio. Risultato? Il Garante nella presente legge viene rimosso perché scomodo ostacolo.
Quella che si preannuncia è la predisposizione di un Piano Industriale che non potrà rispettare la tempistica dell’AIA, come ha dichiarato più volte il commissario straordinario dell’Ilva Enrico Bondi. Questa legge annullerà a breve l’AIA “rigida come  l’acciaio” e la sostituirà con un più malleabile piano industriale che viola lo stesso “principio di equilibrio” fra diritti che era stato dichiarato inderogabile dalla Corte Costituzionale, invaghitasi delle certezze dell’AIA “rigida come l’acciaio”.
Dall’equilibrio garantito (per la Corte Costituzionale) da quell’AIA si passa in tal modo allo “squilibrio” fra diritti, a danno del diritto alla salute.
E stiamo per arrivare – tenetevi forte – alla terza spada di Damocle. A rendere infatti difficile la vita all’azienda c’è un’ordinanza di otto pagine, datata 1 giugno 2013, con cui il GIP di Taranto Patrizia Todisco aveva annunciato all’allora legale rappresentante dell’Ilva Bruno Ferrante l’esecuzione di ispezioni anche notturne da parte dei carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) e dei custodi giudiziari nelle aree degli impianti posti sotto sequestro al fine di verificare l’attuazione dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e per controllare che non permanessero situazioni di pericolo per la salute e l’ambiente.
Questo provvedimento del Gip – la terza spada di Damocle – contiene delle importanti considerazioni in merito all’interpretazione che la magistratura di Taranto intende dare della sentenza della Corte Costituzionale che il 9 aprile 2013 ha sostanzialmente dichiarato che la legge 231/2012 (definita da più parti “Salva Ilva”) non violerebbe la Costituzione.> In questo atto il GIP Patrizia Todisco sottolinea come tale legge (pur dichiarata costituzionale dalla Consulta) non consente tuttavia una mera prosecuzione incondizionata della produzione ma una facoltà d’uso condizionata alla puntuale osservanza dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). Conferma quindi il sequestro degli impianti inquinanti e delle aree del parco minerali, delle cokerie, dell’agglomerato, degli altoforni, delle acciaierie e del GRF (reparto di taglio e recupero materiali ferrosi). Pertanto la legge 231/2012 – secondo l’interpretazione del GIP che cita vari passaggi della sentenza – subordina la facoltà d’uso alla “puntuale, scrupolosa e costante osservanza dell’AIA”.
In pratica alla non osservanza dell’AIA poteva seguire non solo la sanzione economica (che potrebbe arrivare fino ad un decimo del fatturato dell’Ilva) ma un nuovo sequestro degli impianti senza facoltà d’uso per violazione dell’AIA. La legge appena approvata permetterà di modificare in peggio l’AIA, con deroghe e proroghe, in modo che formalmente l’llva risulti in regola, una volta manomesse le prescrizioni.
Ossia la si mette in regola non imponendole l’obbedienza alle prescrizioni ma modificando le prescrizioni stesse.
Ci sembra assolutamente grottesco che la nuova legge, approvata perché l’AIA era stata ripetutamente violata per sei mesi, serva proprio a modificare l’AIA e non a garantire l’osservanza della legge. La nuova legge può rendere legale ciò che prima era “fuori norma”. La nuova legge ha pertanto il fine di avviare una sanatoria per mettere al riparo l’azienda da sanzioni che erano già pronte. Si veda la Diffida Ministeriale per inosservanza delle prescrizioni autorizzative.
E’ una vicenda complessa. Ma chi la sa seguire fino in fondo comprende che in questo caso la legge viene continuamente rimodellata per uno scopo primario che purtroppo non è quello di tutelare la salute e la vita ma è al contrario quello di tutelare un’azienda e i suoi lucrosi profitti messi sotto sequestro.
Nel Manifesto del Partito Comunista (1848), Marx ed Engels affermarono che ”il potere esecutivo dello stato moderno non è altro che un comitato per gestire gli affari comuni della borghesia nel suo complesso”. Giorgio Napolitano, che da giovane ha studiato con passione Marx ed Engels, oggi sembra quasi voler verificare la fondatezza di quelle analisi. Analisi che, attualmente, sarebbero considerate rozze, vecchie e ormai superate. (A. Marescotti - FQ)

domenica 14 luglio 2013

Siamo sicuri che Taranto sia in Europa?

"Taranto è in Europa!" A Giurisprudenza convegno sul decreto Salva-Ilva

Martedì 16 luglio 2013 - Sala delle lauree Facoltà di Giurisprudenza



Ore 9.30
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'ILVA DI TARANTO

Saluti:
Luciano D'Amico Rettore Università degli Studi di Teramo

Maria Floriana Cursi Preside Facoltà di Giurisprudenza

Intervengono:  
Stelio Mangiameli Università degli Studi di Teramo

Paolo Dell'Anno Università "Bocconi" di Milano

Paolo Pascucci Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Nicola Selvaggi Università Mediterranea di Reggio Calabria

Presiede e conclude :Antonio D'Atena Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Ore 15.30
L'AMBIENTE, LO STATO E L'UNIONE EUROPEA: A PARTIRE DA TARANTO

Con la partecipazione dell'on. Aldo Patriciello, Parlamento Europeo - Commissione Industria, Ricerca e Energia

Introduce: Giovanni Luzii Presidente Consorzio Punto Europa - Centro Europe Direct Teramo

Apre i lavori: Enzo Di Salvatore Università degli Studi di Teramo

Intervengono:

Pia Acconci Università degli Studi di Teramo

Claudio Censoni Comitato abruzzese per la difesa dei beni comuni

Stefano Ciafani Vicepresidente nazionale Legambiente

Eligio Curci Avvocato Legambiente

Cristina Dalla Villa Università degli Studi di Teramo
Carlo Di Marco Università degli Studi di Teramo
Stefano Ficorilli Avvocato WWF

Giuseppe Laneve Università degli Studi di Macerata

Francesco Nevoli Comitato Cittadini Lavoratori Liberi e Pensanti - Taranto

Annalisa Pace Università degli Studi di Teramo
Tommaso Pagliani Consorzio "Mario Negri Sud"

Corrado Pasquali Università degli Studi di Teramo

Lucia Sciannella Università degli Studi di Teramo

Presiede e conclude: Angela Musumeci Università degli Studi di Teramo
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lunedì 13 maggio 2013

ARF, ARF, AAARF!

mnews
Terzo assalto dell'Ilva all'acciaio sequestrato a novembre dalla procura di Taranto. I legali della grande fabbrica, infatti, hanno formulato una nuova istanza per ottenere la restituzione di un milione e settecentomila tonnellate di tubi, bramme e coils sequestrate a novembre perché ritenute provento di reato. La nuova richiesta è stata presentata all'indomani del deposito della sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha spazzato via i dubbi di costituzionalità della cosiddetta legge "salva Ilva". La normativa, infatti, prevede che l'azienda possa produrre e commercializzare i suoi prodotti, compresi quelli realizzati prima dell'entrata in vigore della norma.
Su questi presupposti i difensori di Ilva hanno richiesto alla procura la restituzione della merce che ha un valore di circa un miliardo di euro. Nel documento, a cui è stata allegata la sentenza della Consulta, i legali hanno più volte posto l'accento sulla illegittimità, a loro avviso, della conferma del sequestro all'indomani dell'approvazione della legge "salva Ilva".
"A far data quantomeno dal 5 gennaio, data di entrata in vigore della legge  -  scrivono gli avvocati dell'Ilva  -  il perdurante vincolo dei beni in oggetto è divenuto illegittimo". E sottolineano come "codesta procura della repubblica si sia assunta una gravissima responsabilità ad impedire la commercializzazione dei prodotti Ilva da 5 gennaio ad oggi con danni di enorme rilevanza".
La stessa istanza era stata già respinta dal gip per due volte, su parere negativo della procura. Nell'ultima occasione i giudici tarantini avevano stigmatizzato di non poter decidere senza il deposito della motivazione della sentenza della Consulta sulla legge "salva Ilva".  (Rep)

Sul punto, però, la Consulta non fa un esplicito riferimento alle merci sequestrate ma parla solo di merci realizzate prima del decreto e della legge e in proposito scrive: "L'intervento del legislatore che con una norma singolare autorizza la commercializzazione di tutti i prodotti, anche realizzati prima dell'entrata in vigore del dl n.207 del 2012 - è il decreto da cui è poi nata la legge di conversione 231/2012 ndr - rende esplicito un effetto necessario e implicito della autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva, giacchè non avrebbe senso alcuno permettere la produzione senza consentire la commercializzazione delle merci realizzate, attività entrambe essenziali per il normale svolgimento di un'attività imprenditoriale".
Per la Corte Costituzionale, si afferma nelle motivazioni della sentenza sulla legge 231, "distinguere tra materiale realizzato prima e dopo l'entrata in vigore del decreto legge sarebbe in contrasto con la ratio della norma generale e di quella speciale, entrambe mirate ad assicurare la continuità dell'attività aziendale e andrebbe invece nella direzione di rendere più difficoltosa possibile l'attività stessa, assottigliando le risorse disponibili per effetto della vendita di materiale non illecito in sè perchè privo di potenzialità inquinanti".
Si vedrà quindi nei prossimi giorni cosa risponderanno i magistrati di Taranto alla richiesta di dissequestro. (Rep)


giovedì 9 maggio 2013

Il canto del Gallo

Riassumiamo le motivazioni in soldoni:
  1. Se all'Ilva è stato concesso di continuare a tenere gli impianti accesi nel tempo necessario ad abbattere l'inquinamento,
  2. vuol dire che l'Ilva poteva continuare a produrre. 
  3. Se poteva produrre, poteva anche vendere il prodotto di quella produzione. 
  4. Non c'è ragione allora per sequestrare quel prodotto che, tra l'altro, non è inquinato in se'. 
  5. Infine (ciliegina sulla torta) l'esecutivo può decidere come gli pare se un impianto è strategico o no, in base alle contingenze e a quello che gira per i titoli dei mercati.
Quindi: l'Ilva è necessaria e può produrre anche se ammazza!

Più costituzionale di così... si muore (appunto!)


Consulta deposita motivi rigetto ricorsi gip-tribunale su Ilva

La Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni con le quali, il 9 aprile scorso, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale sugli articoli 1 e 3 della legge 231/2012, cosiddetta 'salva-Ilva', sollevate il 15 gennaio e il 22 gennaio scorsi dal Tribunale di Taranto e dal giudice per le indagini preliminari Patrizia Todisco.
La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal gip in riferimento a tre articoli della Costituzione: 25, primo comma, e 27, primo comma (obbligo dell'ordinamento di reprimere e prevenire i reati) e 117 primo comma (limiti del potere legislativo dello Stato). Dichiarate invece 'non fondate' tutte le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dal gip (che contestava complessivamente la violazione di 17 articoli della Costituzione, tra cui il principio della separazione tra poteri dello Stato) e anche dal Tribunale, per il quale la legge 231 avrebbe violato cinque articoli della Costituzione. (ANSA)

(Adnkronos) - ''Nessuna'' delle norme censurate ''e' idonea ad incidere, direttamente o indirettamente, sull'accertamento delle responsabilita''' e ''spetta naturalmente all'autorita' giudiziaria, all'esito di un giusto processo, l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge''. E' quanto sottolinea la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza del 9 aprile scorso, depositata oggi in Cancelleria, con la quale ha rigettato le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti della cosiddetta legge 'salva-Ilva'.
''Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non sussiste alcuna lesione della riserva di giurisdizione'' e le disposizioni censurate ''non cancellano alcuna fattispecie incriminatrice ne' attenuano le pene, ne' contengono norme interpretative e/o retroattive in grado di influire in qualsiasi modo sull'esito del procedimento penale in corso'', precisa la Consulta.
L'intervento del legislatore, che, ''con una norma singolare, autorizza la commercializzazione di tutti i prodotti, anche realizzati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 207 del 2012, rende esplicito un effetto necessario e implicito della autorizzazione alla prosecuzione dell'attivita' produttiva, giacche' non avrebbe senso alcuno permettere la produzione senza consentire la commercializzazione delle merci realizzate, attivita' entrambe essenziali -viene rilevato- per il normale svolgimento di un'attivita' imprenditoriale. Distinguere tra materiale realizzato prima e dopo l'entrata in vigore del decreto-legge sarebbe in contrasto con la ratio della norma generale e di quella speciale, entrambe mirate ad assicurare la continuazione dell'attivita' aziendale, e andrebbe invece nella direzione di rendere il piu' difficoltosa possibile l'attivita' stessa, assottigliando le risorse disponibili per effetto della vendita di materiale non illecito in se', perche' privo di potenzialita' inquinanti''.
(Adnkronos) - La norma generale censurata ''non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., perche' non introduce - come invece affermano i rimettenti - una ingiustificata differenziazione di disciplina tra stabilimenti ''strategici'' e altri impianti, sulla base di un atto amministrativo - un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - dotato di eccessiva discrezionalita', derivante dalla genericita' dei criteri di individuazione di tali stabilimenti'', nota la Consulta nella sentenza. ''L'interesse strategico nazionale ad una produzione, piuttosto che ad un'altra, e' elemento variabile, in quanto legato alle congiunture economiche e ad un'altra serie di fattori non predeterminabili (effetti della concorrenza, sviluppo tecnologico, andamento della filiera di un certo settore industriale etc.). Si giustifica pertanto -continua la Corte costituzionale- l'ampiezza della discrezionalita' che la norma censurata riconosce al Governo, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto organi che concorrono a definire la politica industriale del Paese. Trattandosi, peraltro, di provvedimento amministrativo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri puo' essere oggetto di impugnazione''.

Ecco le sentenze della Corte (per il testo integrale delle motivazioni integrali occorre aspettare ancora)

sabato 20 aprile 2013

Riva ancora senza "tesssoro" se la prende con Bonelli e ignora l'AIA

Inammissibile per mancanza di fondamento giuridico: con questa motivazione il gip del Tribunale di Taranto Parizia Todisco ha detto ancora di 'nò al dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati dell’Ilva (un milione e 700 mila tonnellate, valore commerciale secondo l’ azienda di un miliardo di euro, ma non più di 800 milioni per i custodi giudiziari) bloccati dal 26 novembre dello scorso anno. Il diniego si riferisce all’istanza presentata dai legali dell’ Ilva il 10 aprile scorso, all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale che ha giudicato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità sulla legge 231/2012 'salva Ilvà sollevate dallo stesso gip e dal Tribunale di Taranto.
Il giudice, nel provvedimento fatto notificare ai legali dell’azienda a Milano, rileva che non è ancora pervenuta dalla Consulta copia della sentenza del 9 aprile scorso con la quale è stata confermata la costituzionalità della legge 231. Fino ad oggi c'è solo un comunicato dell’ufficio stampa della Consulta, pubblicato sempre il 9 aprile sul sito web della Corte Costituzionale, che ufficializza la decisione.
Analogo rilievo era stato fatto dalla Procura di Taranto, alla quale l’istanza di dissequestro dei prodotti era stata inizialmente presentata allegando il comunicato della Consulta: i pm si erano dichiarati incompetenti trasmettendo la richiesta dell’Ilva al giudice per le indagini preliminari. Quella del 10 aprile era una nuova istanz: una simile era stata già presentata nei mesi scorsi alla Procura, che aveva espresso parere negativo trasmettendo gli atti al gip Patrizia Todisco. Quest’ultima, ravvisando presunti elementi di incostituzionalità della legge 231, aveva sospeso il giudizio, rinviando gli atti alla Consulta, che ha poi deciso il 9 aprile. (GdM)


L'ex presidente dell'Ilva Emilio Riva, attualmente agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta per disastro ambientale della procura di Taranto, ha citato in giudizio il presidente dei Verdi, Angelo Bonelli, consigliere comunale a Taranto, chiedendo i danni per dichiarazioni ritenute lesive. Bonelli terrà una conferenza stampa per spiegare le sue ragioni. Intanto, il Comitato ambientalista 'Donne per Taranto' solidarizza con il leader ecologista. (Rep)

venerdì 12 aprile 2013

Fate pure tanto Clini autorizza tutto!

E il garante Esposito? Qualcuno l'ha visto?
Eccolo, impegnatissimo come sempre!
Tranquilli, controlla lui!


Decreto ‘Salva Ilva’ cortocircuito giuridico
La sentenza della Corte costituzionale che ha respinto le eccezioni di legittimità nel procedimento Ilva non è facile da decifrare. In attesa delle motivazioni, si conosce solo il dispositivo e quanto risulta da un comunicato della Corte, da cui si capisce che, secondo i giudici, il decreto salva Ilva non impedisce il proseguimento del processo né l’eventuale condanna degli imputati; il che fa cadere ogni presunta violazione del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale. Il ragionamento è condivisibile: gli eventuali reati commessi prima del decreto costituiscono un fatto storico non “coperto” dalla legge: per essi si è aperto un procedimento che continuerà senza problemi. Il punto però è un altro, già evidenziato nei ricorsi della Procura della Repubblica per conflitto di attribuzioni, dichiarati (a mio parere giustamente) inammissibili; e non si capisce se è stato valutato.
L’autorità giudiziaria aveva sottoposto a sequestro lo stabilimento perché l’inquinamento prodotto da Ilva, se avesse continuato a produrre, aggravava le conseguenze dei reati commessi e ne avrebbe cagionati di nuovi. Il decreto del governo, però, non si era limitato a impartire a Ilva le disposizioni cui gli impianti avrebbero dovuto uniformarsi (la cosiddetta AIA) ma aveva anche autorizzato la riapertura degli impianti. Il che, considerato che la messa a norma dello stabilimento sarebbe avvenuta, secondo la legge, non prima della fine del 2014 (ma in realtà, secondo il parere di tutti i tecnici, non prima del 2017/18), significava praticamente consentire l’inquinamento fino alla scadenza di questo termine. Come ulteriore conseguenza, gli eventuali reati commessi in questo periodo non sarebbero stati perseguibili perché di fatto “legittimati” dal decreto. E questo si che incideva sulla obbligatorietà dell’azione penale: reati punibili a norma di codice penale e leggi speciali ma di fatto autorizzati da altra legge dello Stato. Attenzione: è vero che il decreto Ilva prevede salate multe (amministrative, non penali) in caso di violazione delle norme AIA. Ma questo non ha nulla a che fare con reati commessi prima della scadenza del termine per la messa a norma degli impianti che, si ripete, sono di fatto “depenalizzati” dall’autorizzazione contenuta nel decreto a mantenerli aperti e a proseguire l’attività.
È dunque sotto questo profilo che la legge dovrebbe essere ritenuta incostituzionale; ma di ciò nulla dice la Corte. Il che non vuol dire che nella motivazione della sentenza il problema non sarà affrontato. Ma certo la soluzione appare difficile. Ilva è in piena attività per espressa disposizione di legge, anche se i suoi impianti non rispettano la normativa AIA (ci vogliono quasi due anni prima che ciò avvenga), l’inquinamento continua e la gente certamente avrà tempo per ammalarsi e anche morire. Il tutto senza conseguenze penali; cosa diavolo volete, risponderanno i responsabili di Ilva alla Procura che cercherà di processarli per i reati commessi dalla data di emissione del decreto e fino al 2014, ci ha autorizzato Clini. (Bruno Tinti - FQ)