Ne era scaturita una denuncia da parte della Asl che si era costituita parte civile nel processo contro il precario. Sia il Tribunale di Taranto che la Corte d'appello di Lecce, 7 gennaio 2008, avevano riconosciuto Donato D. C. colpevole di falsita' ideologica in atto pubblico per induzione in errore dei pubblici funzionari, condannandolo pure al risarcimento dei danni in favore della Asl. Contro la doppia condanna Donato si e' rivolto alla Cassazione, richiamandosi alla girusprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale un impiego precario non fa venire meno lo stato di disoccupazione. Piazza Cavour ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata "perche' il fatto non sussiste".
In particolare, i supremi giudici, facendo propria la giurisprudenza di Palazzo Spada, hanno ricordato che "un rapporto di impiego precario non puo' essere ritenuto sufficiente a fare venire meno il requisito dello stato di disoccupazione, necessario ai sensi dell'art. 12 L. 482 del '78 per la partecipazione privilegiata ai pubblici concorsi". In ogni caso, la Suprema Corte rileva che quand'anche Donato D.C. "avesse correttamente segnalato la propria condizione di assegnatario in via provvisoria del posto di coadiutore sanitario presso la Asl, cio' non avrebbe comportato la sua cancellazione dall'elenco di disoccupati tenuto dall'ufficio provinciale del lavoro".
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