Abbecedario minimo per la crisi di Taranto
Bonifica, dal latino bonum facere, o fare il bene
Epidemiologia, dal greco epi-demos-logos, o discorso sul
popolo
Oltre all’esigenza di produrre mettendo a norma gli impianti e le emissioni con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili (BAT), il punto più critico è indubbiamente quello della bonifica da fare su aree interne ed esterne all’ILVA, sulla quale il dilemma sembra riguardare se e come ciò possa avvenire in relazione al funzionamento degli impianti a caldo. Una domanda che auspicabilmente dovrebbe trovare risposte avvalendosi della metodologia tecnico-scientifica e dei risultati scientifici oggi disponibili. Molte delle posizioni di questi giorni, chiaramente di tipo politico, oltre a rischiare pericolosi contrasti istituzionali con la magistratura, rischiano anche di semplificare una situazione che dal punto di vista tecnico e tecnologico è indubbiamente molto difficile. Per dare un contributo alla lettura e comprensione di interventi e documenti è di seguito riportato una sorta di glossario di categorie tecniche e scientifiche spesso usate in modo improprio o comunque non facili di per se.
La prima definizione della parola bonificare che si trova sulla maggior parte dei dizionari della lingua italiana mette al primo posto il “prosciugare artificialmente terreni paludosi o malsani per renderli adatti alla coltivazione” e per bonifica si trovano indicate tutte quelle attività con le quali l’uomo, nel corso del tempo, ha reso buoni, vivibili e coltivabili i territori paludosi. Applicando queste definizioni al Sito di Interesse Nazionale delle Bonifiche (SIN) di Taranto, come del resto agli altri 56 SIN, si apprezza immediatamente come questi territori si siano allontanati da quel bene primario di vivibilità e coltivabilità per il quale l’uomo ha lavorato per gran parte della sua storia.
E’ interessante anche richiamare i sinonimi di bonificare: risanare, ripulire, depurare, recuperare, moralizzare, purificare; e i contrari: corrompere, inquinare, contagiare.
D’altra parte proprio basandosi sulla necessità di risanare siti riconosciuti contaminati, i SIN sono stati definiti per legge dello stato in virtù di dati di inquinamento in particolare di acque e suoli (si veda al proposito il primo volume dello studio Sentieri che riporta i dati principali territoriali e ambientali di ciascuno dei 44 SIN considerati).
Per “sito contaminato” si intende un’area nella quale in seguito ad attività umane, svolte o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni, delle acque superficiali e sotterranee, con presenza documentata di inquinanti con concentrazioni che superano quelle previste dalla normativa. Il D.M. 471/99 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati”, è stato sostituito dal Titolo V “Bonifica di siti contaminati” della Parte Quarta del D.Lgs 152/06.
I documenti sono raccolti in tre sezioni:
- attività di caratterizzazione dei siti: norme di riferimento per i siti d’interesse nazionale, documentazione inerente i limiti di concentrazione e le procedure analitiche, anagrafe dei siti contaminati;
- tecnologie di bonifica: protocolli di applicazione di alcune tecnologie;
- analisi di rischio: criteri di analisi di rischio relativa e linee guida.
Caratterizzazione
dei siti contaminati
La caratterizzazione rappresenta le
indagini (sondaggi, piezometri, analisi chimiche etc.) condotte in un sito
contaminato o ritenuto potenzialmente tale, il cui scopo principale è quello di
definire l’assetto geologico e idrogeologico, verificare la presenza o meno di
contaminazione nei suoli e nelle acque e sviluppare un modello concettuale del
sito.
Anagrafe dei siti contaminati
L'anagrafe è uno strumento
predisposto dalle regioni e dalle province autonome, previsto dalle norme sui
siti contaminati (articolo 17 del D.M. 471/99 e articolo 251 del D.Lgs 152/06),
che contiene: l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e
ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica; gli enti pubblici di cui
la regione intende avvalersi, in caso d’inadempienza dei soggetti obbligati, ai
fini dell’esecuzione d’ufficio. I contenuti e la struttura dei dati
essenziali dell'Anagrafe dei siti da bonificare, sono stati definiti dall’ISPRA
in collaborazione con le Regioni e le ARPA. La prima versione di questi criteri
è stata pubblicata nel corso del 2001.
Tecnologie di bonifica
Esistono
molte tecnologie di bonifica e al proposito ISPRA ha sviluppato una matrice di
screening delle tecnologie di bonifica che prende in considerazione 38
tecnologie in situ e ex situ per la bonifica del suolo e delle acque
sotterranee. Le variabili utilizzate includono tempi, necessità di monitoraggi
a lungo termine, limiti ed applicabilità e casi studio.Per riferimento è stato utilizzato il modello sviluppato dalla Federal Remediation Technologies Roundtable.
Analisi
di rischio sanitario-ambientale
L'analisi di rischio
sanitario-ambientale è proposta a supporto alle decisioni nella gestione dei
siti contaminati, quale strumento per valutare quantitativamente i rischi per
la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali.Il punto di partenza per l’applicazione dell’analisi di rischio è il Modello Concettuale del Sito (MCS), basato su 3 elementi principali concomitanti:
1) la sorgente di contaminazione;
2) i percorsi di migrazione degli inquinanti attraverso le matrici ambientali;
3) i bersagli o recettori della contaminazione nel sito o nel suo intorno.
Il rischio stimato è confrontato con i criteri di accettabilità definiti dalla normativa.
Il gruppo di lavoro ARPA/APPA, ISS, ISPESL, ICRAM istituito e coordinato dall’ISPRA ha elaborato il documento “Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”.
Procedura per la Bonifica dei Siti Contaminati
Prevista
dal D.Lgs 152/06 Titolo V Parte Quarta - Bonifica Siti ContaminatiSi tratta di un iter molto articolato e complesso che fino ad oggi ha richiesto tempi lunghi o molto lunghi specie per la composizione dei punti critici tra i diversi portatori di interessi in sede di Conferenze dei Servizi, e che richiama quindi alla necessità di revisione in termini di razionalizzazione e accelerazione. L’iter parte dalla “Individuazione della Contaminazione Storica”, alla quale seguono tre attività in parallelo: “Comunicazione agli Enti Competenti”, “Messa in Sicurezza di Emergenza”, “Analisi di Rischio”; da qui si passa poi alle “Indagini Preliminari” che valutano se ci sono superamenti o meno delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione):
Se No - Autocertificazione che il procedimento è concluso;
Se Si -> Comunicazione agli Enti Competenti -> poi prende il via il “Piano della Caratterizzazione” (1 Mese) che prevede un primo passaggio in Conferenza dei Servizi (1 mese) -> “Analisi di Rischio” (6 Mesi) -> ancora un passaggio in Conferenza dei Servizi (2 mesi) -> a questo punto è prevista la “Valutazione dei superamenti CSR” (Concentrazioni Soglia di Rischio);
Se Si -> “POB-Progetto Operativo di Bonifica” (6 mesi), poi ancora Conferenza Dei Servizi(2 mesi) -> “Bonifica o Messa in sicurezza” (tempo da stabilire) -> “Certificazione di avvenuta bonifica” (1 mese):
Se No -> “Valutazione di Esigenza di Piano di Monitoraggio”; Se No -> “Procedimento Concluso”;
Se Si -> “Piano Di Monitoraggio” -> Conferenza dei Sevizi (2 mesi) -> “Monitoraggio” -> “Relazione del Monitoraggio”: se il Monitoraggio evidenzia superamenti dei valori di CSR si riparte dal “POB-Progetto Operativo di Bonifica”, altrimenti il “Procedimento è concluso”.
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