CALAMITÀ NATURALI E ZONE SISMICHE
D.L. 7 agosto 2012, n. 129
D.L. 7 agosto 2012, n. 129
Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.
(G.U. 8 agosto 2012, n. 184)
Art. 1
1.
Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo
d'intesa del 26 luglio 2012, di seguito denominato: «Protocollo»,
compresi quelli individuati per un importo complessivo pari ad euro
110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti a risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione già assegnate alla regione
Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, è nominato, senza diritto ad
alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un
Commissario straordinario, di seguito denominato: «Commissario»
autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135,
e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la
durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
2.
Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti dal
Protocollo con oneri propri della relativa Autorità portuale. A tale
fine, è assicurato il coordinamento fra il Commissario di cui al comma 1
ed il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto.
3.
All'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono
altresì finalizzate, nel limite di 20 milioni di euro, le risorse
disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012,
destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere
ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto
idrogeologico, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
4.
Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1 e quelle di cui al
comma 3 sono trasferite alla regione Puglia per essere destinate al
Commissario, cui è intestata apposita contabilità speciale aperta presso
la tesoreria statale.
5.
Il Commissario è altresì individuato quale soggetto attuatore per
l'impiego delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e
competitività dedotte nel Protocollo, e pari ad euro 30 milioni, da
utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione
negoziata, nonchè del Programma operativo nazionale reti e mobilità, per
un importo pari ad euro 14 milioni.
6.
Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, e per ogni
adempimento propedeutico o comunque connesso, il Commissario può
avvalersi, tramite delega di funzioni, di un soggetto attuatore,
anch'esso senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la
finanza pubblica, e può in ogni caso avvalersi degli uffici e delle
strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi di organismi partecipati,
nei termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del Protocollo. Alle
spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 4
del Protocollo si provvede nell'ambito delle risorse delle
Amministrazioni sottoscrittrici già disponibili a legislazione vigente.
7.
Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 57, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità previsti dallo
stesso articolo 57, anche per gli interventi di ambientalizzazione e
riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse
nazionale di Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo istituito con
l'articolo 1, comma 1110, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata una quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro.
Art. 2
1.
L'area industriale di Taranto è riconosciuta quale area in situazione
di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
Art. 3
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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