martedì 29 settembre 2009

Un pò di chiarezza sulla legge diossina

Diossina nei cieli della città di Taranto


Una data storica per la nostra regione, ma ora il problema è l’attuazione
di Eliana De Giorgio

La legge 19 dicembre 2008 n. 44, nota come legge antidiossina, è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 16 dicembre e, dichiarata urgente, è entrata in vigore a partire dal 23 dicembre 2008.

La legge reca il titolo “Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani”: ma cosa prevede nel concreto? Quella che segue è una sintesi, articolo per articolo.
Articolo 1: campo di applicazione della legge e definizioni tecniche

L’articolo 1 definisce il campo di applicazione della legge, che è limitato ai “processi termici dell’industria metallurgica sviluppati all’interno di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”, più nello specifico all’industria primaria e secondaria del ferro e dell’acciaio e all’industria primaria e secondaria dei metalli non ferrosi. Il medesimo articolo inoltre fornisce alcune definizioni tecniche, specificando cosa si intende per “tutela del territorio”, “tutela della salute e dell’ambiente”, “emissione”, “valore limite di emissione”, “PCDD e PCDF” (rispettivamente policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani), “tossicità equivalente o TEQ” (una grandezza tossicologica che esprime la concentrazione di una sostanza nociva in termini di quantità equivalente a un composto standard, che nel caso specifico è stato individuato nella tetracloro-dibenzo-p-diossina, la più potente tra le diossine).
Articolo 2: valori limite di emissione
L’articolo 2 indica i valori limite di emissione nell’atmosfera a cui le industrie pugliesi dovranno attenersi, adottando i limiti imposti dal protocollo di Aarhus, un accordo preso da 16 Paesi dell’Unione Europea nel 2004 e che li impegna a rientrare nei limiti di emissioni previsti entro il 2012. Il suddetto articolo prevede che gli impianti di nuova realizzazione adottino immediatamente le migliori tecnologie disponibili per rientrare nei valori limite di 0,4 nanogrammi a metro cubo. Gli impianti già esistenti, invece, dovranno gradualmente ridurre le emissioni di PCDD e PCDF a 2,5 nanogrammi a metro cubo entro il 1° aprile 2009 e a 0,4 nanogrammi a metro cubo entro il 31 dicembre 2010. Va sottolineato che la scadenza del 1 aprile 2009 è stata fatta slittare al 30 giugno 2009, a seguito della modifica alla suddetta legge approvata il 30 marzo 2009, mentre la scadenza del 31 dicembre 2010 è rimasta invariata.
Articolo 3 e articolo 4: controllo delle emissioni inquinanti ed entrata in vigore della legge
L’articolo 3 riguarda la vigilanza e il controllo delle emissioni inquinanti da parte dell’ARPA Puglia. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge i gestori degli impianti dovranno presentare all’ARPA un piano per il campionamento in continuo dei gas di scarico, la cui esecuzione sarà a totale carico dei soggetti gestori. Qualora, durante il monitoraggio dell’ARPA, venga riscontrato un superamento dei valori limite la Regione Puglia diffida il gestore dell’impianto a rientrare nei limiti previsti entro sessanta giorni, trascorsi i quali sarà obbligato ad arrestare l’esercizio dell’impianto.
Infine l’articolo 4 indica i parametri in base ai quali è stata calcolata la tossicità equivalente e sancisce l’entrata in vigore della presente legge contestualmente alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il prossimo passo è l’attuazione
Quella pugliese è la prima legge regionale in materia. Il limite “europeo” di 0,4 nanogrammi a metro cubo era stato già adottato dalla regione Friuli Venezia Giulia per lo stabilimento siderurgico di Servola (ora gruppo Lucchini) a Trieste, mentre a livello nazionale il limite vigente è molto più elevato (D.Lgs. 152/2006).
Tuttavia, quello che conta adesso è l’attuazione della legge, rispetto alla quale l’Ilva è già in ritardo. Infatti, secondo quanto segnalato dall’associazione PeaceLink, occorrono “circa 16 mesi per implementare un sistema efficace di abbattimento della diossina”. A oggi l’Ilva non ha presentato alcun progetto per l’abbattimento delle emissioni. Pertanto la scadenza del 31 dicembre 2010 (entro la quale queste ultime dovrebbero scendere al di sotto del limite di 0,4 nanogrammi a metro cubo) rischia di non essere rispettata. Inoltre, per quanto riguarda il piano per il campionamento in continuo delle emissioni (richiesto dall’articolo 3 della citata legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore) l’azienda non ha ancora presentato nulla all’ARPA, risultando palesemente inadempiente sotto questo aspetto. Dunque il fatto che esista una legge regionale a tutela della salute e dell’ambiente non deve farci sentire più tranquilli riguardo a ciò che mangiamo e respiriamo, almeno finché questa legge non verrà fatta rispettare in tutti i suoi punti. (Editaonline)

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