martedì 26 marzo 2013

Bilancio di una legge


Legge SALVA-ILVA, una storia a rovescio
Lidia Giannotti - Informare per resistere
I quattro custodi nominati dai Giudici avevano l’incarico di difendere la salute a Taranto. Il decreto-legge 207/2012 ne paralizza l’attività. L’illegittimità è evidente, ma se rimarrà in vigore, il Governo potrà applicarlo ovunque in Italia

Appare chiaro come i custodi, nonostante siano presenti sugli impianti, non abbiano nemmeno la possibilità di evidenziare delle ulteriori criticità degli impianti stessi idonee a determinarne il cattivo funzionamento e causanti emissioni diffuse e incontrollate nocive per la salute (…). In sostanza, l’attività dei custodi – amministratori volta a eliminare le emissioni nocive e a utilizzare gli impianti ai fini del risanamento con l’individuazione delle misure ritenute necessarie allo scopo, si pone in chiara violazione del decreto“ (n.d.r.: “il decreto” è stato emanato dal Governo a dicembre (decreto–legge n. 207/2012); le criticità ulteriori sono quelle non considerate nell’Autorizzazione rilasciata all’Ilva dal Ministero dell’Ambiente) – cfr. NOTE
Le frasi che abbiamo appena letto sembrano frutto di un errore, o la svista di uno studente.  Ma non è così: descrivono le conseguenze del decreto-legge adottato dal Governo – noto come “Salva-Ilva” – all’interno della vicenda penale che coinvolge la grande acciaieria ospitata dalla città di Taranto e la sua dirigenza. Le usano i Magistrati di Taranto.
Continua



IL CONTENUTO DEL DECRETO “SALVA-ILVA”
Il primo articolo di questa legge ha l’effetto di rendere non applicabile ad alcune imprese una parte del codice di procedura penale, per un periodo di tempo che può arrivare a 36 mesi. Infatti, da quando c’è questa legge, alcuni atti giudiziari – i provvedimenti  (eventuali)  di sequestro cautelare –  “non impediscono …. l’esercizio dell’attività(art. 1, comma 4). Significa che, pur in presenza di indagini su reati di qualsiasi gravità - come il disastro ambientale colposo e doloso, o l’avvelenamento di alimenti – non possono essere adottate tutte le misure utili a proteggere i diritti delle persone (o meglio, se adottate non sortirebbero effetti). Eppure le misure cautelari sono proprio quelle urgenti, che devono evitare altri reati durante le indagini e ulteriori conseguenze, in particolare quando si tratta di “reati permanenti” come nello sprigionamento di sostanze pericolose.
Come si fa a individuare le imprese che beneficiano di questo trattamento? Il decreto-legge affida il compito allo stesso Governo, che lo fa attraverso un atto della “Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Scelte le imprese, basta denominarle “di interesse strategico nazionale”. Il processo contrario, infatti, al momento non è neanche possibile, perché la categoria non esiste: nessuno (né la legge, né gli studiosi) ha ricostruito questa figura ora generica e ha elaborato criteri per attribuire una tale qualificazione. L’unico presupposto previsto – la presenza di almeno 200 lavoratori occupati da almeno un anno (art. 1, comma 1) è chiaramente insufficiente. 
L’atto della Presidenza non è una legge ma un atto amministrativo, e come tale qualcuno potrebbe impugnarlo con un ricorso. Ma per l’Ilva di Taranto non c’è neanche questo problema: ci pensa subito la stessa legge a qualificarla “impresa d’interesse strategico nazionale” (articolo 3). E’ un gioco di scatole cinesi in cui una disposizione ne richiama un’altra, ancora non riempita.
EMERGENZE 
Sappiamo che questa legge parla di “rischi per l’occupazione” e di situazioni di “straordinaria necessità e urgenza” (che è la formula che il Governo utilizza per poter legiferare al posto del Parlamento), non lo abbiamo dimenticato. Tutto questo si prova a inserirlo in un quadro “generale e astratto” (come normale per le leggi, che in genere regolano tutti i possibili casi, non le situazioni singole o personali). Ma dentro quella cornice vediamo spuntare continuamente – in modo manifesto oppure no – le ciminiere dell’Ilva. Ma vediamola ancora più da vicino questa legge.
Il decreto-legge n. 207/2012 è un atto del Governo (decreto), che quando interviene in via di urgenza sostituisce il Parlamento (decreto-legge in quanto ha forza di legge, anche se il Parlamento deve esprimersi entro 60 giorni); è stato “convertito” nella legge n. 231 dello stesso anno (ma si continua a citare il D.L. che ha prodotto i primi effetti). Il preambolo è la parte che precede gli articoli della legge. Descrive l’ambito di intervento, che per il D.L. Salva-Ilva è rappresentato dai casi in cui “vi sia un’assoluta necessità di salvaguardia dell’occupazione e della produzione“. Sono casi – qui previsti in astratto – in cui il Ministro dell’Ambiente può “autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva”, a condizione che l’azienda rispetti l’Autorizzazione Integrata Ambientale (il provvedimento complesso che analizza gli impianti e le modalità di funzionamento, autorizzando l’attività) e le modifiche apportate con un riesame. Il potere del Ministro viene poi ribadito (art. 1, comma 1).
Ma dov’è il contenuto innovativo? L’Autorizzazione, infatti, con le sue prescrizioni, va sempre rispettata! E quando non è adeguata, può e deve essere modificata. Perché fare una legge?
COSTITUZIONE OFFESA E VOLONTA’ SOVRANA … DEL MINISTRO
Continuando a leggere, constatiamo che il comma successivo (art. 1, comma 2) innalza l’AIA sopra ogni cosa: “le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento”. L‘art. 1, comma 4 (di cui abbiamo già parlato) chiude il cerchio. Il risultato è che, se il Ministro dell’Ambiente autorizza “la prosecuzione dell’attività produttiva”, la sua volontà prevale su quella del giudice (e l’eventuale sequestro dei beni non impedisce l’attività degli impianti). Come si era già detto iniziando a descrivere il decreto, l’articolo 3 arriva poi a regolare direttamente il caso ILVA.
A Taranto i provvedimenti dei Giudici avevano disposto il sequestro delle aree dell’acciaieria più pericolose per la salute (il 26 luglio 2012). Un esito inevitabile, visti i dati emersi  dalle perizie chimiche ed epidemiologiche: presenza di diossine, amianto e di una varietà e quantità impressionante di altre sostanze tossiche e dati drammatici sull’aumento di mortalità e di gravi patologie, in particolare tra i bambini e i neonati (+ 35 %). I dati sono confermati dallo studio SENTIERI condotto dall’Istituto Superiore della Sanità, organo di ricerca del Ministero della Sanità (ministero che in questa vicenda tende a restare defilato); purtroppo anzi peggioreranno, poiché il picco per le patologie legate ad amianto e diossina sarà nel 2020. Ciononostante, i custodi giudiziari ora non possono più impedire il funzionamento degli impianti sequestrati.
Il Governo con questa legge “ha promosso” l’AIA rilasciata all’ILVA (da un proprio Ministro) affermando che: “assicura l’immediata esecuzione di misure finalizzate alla tutela della salute” (così si dice nel preambolo); “boccia” invece l’operato dei Giudici, riservando all’amministrazione ogni giudizio e intervento proprio per i casi più delicati (qui, a differenza di ampie parti del preambolo, l’operazione è mimetizzata e si mantiene l’impianto astratto che hanno le leggi). Il risultato in ogni caso è che, dopo questa legge, l’attività degli impianti dell’Ilva deve continuare a tutti i costi. Ce n’è abbastanza e vale a poco sostenere – come qualcuno fa spericolatamente – che non si vuole interferire con il procedimento penale. Se si aprisse la strada a un tale modo di procedere, cambierebbe la struttura del nostro sistema democratico, e un Governo potrebbe privare dei suoi diritti fondamentali - temporaneamente - piccole comunità, o minoranze senza voce e protezione.

ESPERIMENTI DI MASSA 
Ma in tutto questo, dov’e la popolazione con i suoi diritti inviolabili? Sembra impossibile, ma si è sfuggiti ancora al dovere di occuparsi di un pezzo di paese che sta soffrendo da anni. Ci si aspettava una legge che “nel preambolo” parlasse purtroppo di morte, ma che con i suoi articoli intervenisse subito a salvare le vite, a proteggere i bambini, le donne in gravidanza e quelle che nutrono con il loro latte i neonati, gli anziani che hanno lavorato duramente. E’ questa l’emergenza che le leggi non hanno mai considerato. Ci si aspettava l’impiego di risorse straordinarie, materiali ma soprattutto ideali, una mobilitazione delle migliori energie intellettuali. Questo intervento invece, a parte il titolo e gli annunci, ignora la condizione della popolazione e i drammi individuali, cercando di dare risalto ad altri problemi (perfino all’ordine pubblico, nonostante la grande prova di compattezza e responsabilità della cittadinanza). L’unico correttivo è un “rapporto di valutazione del danno sanitario“… un rapporto annuale (art. 1–bis). Deve essere “a costo zero” e non è chiaro neppure a cosa serva. “Per contrastare le criticità sanitarie riscontrate“, inoltre, vengono attenuati i vincoli legati al disavanzo della spesa sanitaria nella Regione Puglia, rinunciando al taglio di personale e di posti letto (art. 3-bis).
L’idea è insopportabile: questa legge è un altissimo tributo pagato all’ILVA, mentre ogni cittadino della zona sa di essere tutelato come una delle pecore abbattute in questi anni. Ecco la buona notizia per gli italiani: mentre la produzione continua, si fanno studi sui cittadini di Taranto …
Questo testo legislativo, su iniziativa dei Magistrati di Taranto, è ora all’esame della Corte Costituzionale, lo speciale collegio al cui giudizio i Giudici “rimettono” una normativa se vi è il serio sospetto di una violazione della Costituzione. I rilievi (eccezioni di incostituzionalità) sono moltissimi. Chissà se ci si è resi conto, tra l’altro, che un’impresa indagata potrebbe determinare essa stessa una crisi occupazionale, arrivando così a scegliere il “suo” codice di procedura penale. Il 9 aprile, la Corte Costituzionale valuterà la compatibilità della legge con i principi e i precetti della nostra legge fondamentale.

PRIMA PARTE del D.L. 207 del 3 dicembre 2012 (testo integrale in ALLEGATO)
DISPOSIZIONI URGENTI a tutela della salute, dell’ambiente  e  dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali di interesse strategico nazionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 41, 43, 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 7 agosto  2012,  n.  129, convertito  dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e il Protocollo d’Intesa del 26  luglio 2012  per interventi  urgenti  di  bonifica,  ambientalizzazione   e riqualificazione di Taranto sottoscritto a Roma;  Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio  e   del   mare   in   data   26   ottobre   2012,   prot. DVA/DEC/2012/0000547, di  cui  alla  comunicazione  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con  il  quale  si  e’ provveduto al riesame  dell’autorizzazione  integrata  ambientale  n. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011,  rilasciata  alla  Societa’  ILVA S.p.A. per l’esercizio dello  stabilimento  siderurgico  ubicato  nei comuni di Taranto  e  di  Statte,  disponendo,  ai  fini  della  piu’ rigorosa protezione della salute e dell’ambiente,  l’applicazione  in anticipo  della  decisione  di  esecuzione  n.  2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio  2012,  che  stabilisce  le  conclusioni sulle  migliori  tecniche disponibili  (BAT)  da  impiegare  per  la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE;
Considerato che l’autorizzazione integrata ambientale e il Piano operativo assicurano l’immediata esecuzione  di  misure  finalizzate alla tutela della salute ed alla protezione ambientale e prevedono graduali ulteriori interventi sulla base di un ordine di  priorita’ finalizzato al risanamento progressivo degli impianti;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza  di emanare disposizioni per assicurare che, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, qualora vi sia una assoluta necessita’ di  salvaguardia   dell’occupazione e della produzione, il  Ministro dell’ambiente possa autorizzare mediante autorizzazione integrata ambientale la prosecuzione  dell’attivita’ produttiva di uno o piu’ stabilimenti  per un periodo di  tempo determinato non superiore a 36 mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nella medesima autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la piu’ adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni della sopracitata autorizzazione, volte alla immediata rimozione delle condizioni di criticita’ esistenti che possono incidere sulla salute, conseguendo il  sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti;
Considerato che la continuita’ del funzionamento  produttivo  dello stabilimento  siderurgico  Ilva  S.p.A.  costituisce  una   priorita’ strategica di interesse nazionale, in considerazione  dei  prevalenti profili  di  protezione  dell’ambiente  e  della  salute,  di  ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 30 novembre 2012;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto-legge:   
          Art. 1 (Efficacia dell’autorizzazione integrata ambientale in caso  di  crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) 
1. In caso  di  stabilimento  di  interesse  strategico  nazionale, individuato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri, quando  presso  di  esso  sono  occupati  un  numero  di   lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento  di  integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora  vi sia una assoluta necessita’ di salvaguardia dell’occupazione e  della produzione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ autorizzare, in  sede  di  riesame  dell’autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell’attivita’  produttiva  per un periodo di  tempo  determinato  non  superiore  a  36  mesi  ed  a condizione  che  vengano  adempiute  le  prescrizioni  contenute  nel provvedimento di riesame della medesima  autorizzazione,  secondo  le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di  assicurare  la  piu’ adeguata tutela dell’ambiente e  della  salute  secondo  le  migliori tecniche disponibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure  volte  ad  assicurare la prosecuzione dell’attivita’ produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto  quelle  contenute  nel   provvedimento   di   autorizzazione integrata  ambientale, nonche’ le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame.  E’  fatta  comunque  salva l’applicazione degli articoli 29-octies, comma 4,  e  29-nonies  e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.
3. Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  29-decies  e29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 e’ punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della societa’ risultante dall’ultimo  bilancio  approvato.La sanzione e’ irrogata, ai sensi ((…)) della  legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando  l’autorita’ giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento. In  tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel  corso del periodo di tempo indicato   nell’autorizzazione,  l’esercizio dell’attivita’ d’impresa a norma del comma 1.  5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del  territorio e del mare riferisce  semestralmente al Parlamento circa l’ottemperanza delle  prescrizioni  ((contenute nel  provvedimento di riesame dell’autorizzazione  integrata  ambientale)) nei casi di cui al presente articolo.
((5-bis.  Il Ministro della salute riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della  popolazione  coinvolta, sulle misure  di  cura  e  prevenzione  messe  in  atto  e  sui  loro benefici)).
Art. 1-bis.  (( (Valutazione del danno sanitario). )) 
 ((1. In tutte le aree interessate  dagli  stabilimenti  di  cui  al comma 1 dell’articolo 1 e  al  comma  1  dell’articolo  3,  l’aziendasanitaria  locale  e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente,  con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di  valutazione  del  danno sanitario (VDS) anche sulla base  del  registro  tumori  regionale  e delle mappe epidemiologiche sulle principali  malattie  di  carattere ambientale.
2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti  i  criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono alle attivita’ di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)).  (continua)
Note:La Procura di Taranto denuncia violazioni alla CARTA dei DIRITTI dell’Uomo:
http://www.lettera43.it/cronaca/i-pm-la-legge-salva-ilva-viola-carta-dei-diritti-ue_4367579253.htm In città si sono svolte grandi MANIFESTAZIONI, a volte ignorate dai media nazionali:
- “Frammenti del 15 dicembre” (filmato e foto di Carmine La Fratta, Luciano Manna e Fabio Millarte): http://www.youtube.com/watch?v=-7n9WZ9r6f0
- Imponente manifestazione a Taranto contro il decreto Salva-Ilva: http://www.peacelink.it/ecologia/a/37418.html
TV 7 (Rai 1), puntata del 24.02.2012 (precede i risultati delle perizie nell’incidente probatorio del 17 marzo 2012 e il sequestro degli impianti, del 26 luglio 2012):
http://www.youtube.com/watch?v=NE2I5rOFms0

Allegati

http://www.peacelink.it/ecologia/a/37923.html

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