venerdì 14 maggio 2010

E' partita la diffida a Vendola!

COMUNICATO STAMPA DI ALTAMAREA
Altamarea al Presidente Vendola: sul Benzo(a)Pirene non facciamo sconti a nessuno.
“Obiettivo di qualità” e “valore obiettivo” non sono la stessa cosa per il benzo(a)pirene a Taranto.

ALTAMAREA ha diffidato formalmente il Presidente Vendola:
a) ad adottare il “piano di azione” a fronte del rischio di superamento nel 2010 dell’ “obiettivo di qualità” fissato per il B(a)P di 1 ng/mc, che avrebbe dovuto essere raggiunto a Taranto sin dal 1.1.1999, “piano di azione” che, come indicato nell’art. 7 del D. L.vo n. 351/1999, preveda, nell’immediato, ogni misura tecnicamente idonea a limitare fortemente le emissioni di benzo(a)pirene da parte della cokeria dell’ILVA, impianto cui va sicuramente addebitata la maggior parte delle emissioni di benzo(a)pirene, o che preveda, nel caso in cui non si individuino misure tecnicamente idonee ed efficaci, la sospensione dell’attività della cokeria dell’ILVA;
b) a disporre l’installazione, sotto la supervisione di ARPA Puglia, intorno alla cokeria dell’ILVA e intorno agli altri impianti situati nell’area industriale di Taranto, di un sistema ad alta risoluzione temporale di rilevazione istantanea e continuativa delle emissioni di IPA, di cui il benzo(a)pirene è il componente più pericoloso, con controllo giornaliero dei dati da parte di ARPA Puglia;
c) ad adottare un “piano di risanamento della qualità dell’aria” a fronte del superamento nel 2008 e nel 2009 dell’”obiettivo di qualità” fissato per il B(a)P di 1 ng/mc, che avrebbe dovuto essere raggiunto a Taranto sin dal 1.1.1999, “piano di risanamento” che preveda, anche ai sensi dell’art. 271, 4° comma del D. L.vo 152/2006, per gli impianti siti nella zona industriale di Taranto, valori limite e prescrizioni, inerenti anche le condizioni di esercizio degli impianti, più severi di quelli fissati dall’Allegato I alla parte quinta dello stesso D. L.vo 152/2006, sì da riportare le emissioni di benzo(a)pirenene (e non solo) nel rispetto dell’ “obiettivo di qualità” di 1 ng/mc, considerando, ovviamente, tutti gli impianti al massimo della loro capacità produttiva;
d) a provvedere affinchè siano resi pubblici tempestivamente, in ottemperanza all’art. 11 del D. L.vo 351/1999, il “piano di azione”, l’ordinanza sulla installazione dei sistemi ad alta risoluzione temporale di rilevazione istantanea e continuativa delle emissioni di IPA e il “piano di risanamento della qualità dell’aria”;
e) ad attivare un sistema di informazione del pubblico sulla qualità dell’aria ambiente, ai sensi dell’art. 11 del D. L.vo n. 351/99, che contempli anche gli IPA e il benzo(a)pirene.

Nelle 8 pagine della diffida (che si allegano per completezza di informazione), ALTAMAREA, indicando i vari passaggi della tormentata ed aggrovigliata normativa sul benzo(a)pirene, dimostra inequivocabilmente che: a) a Taranto il valore medio annuale di 1 ng/mc di benzo(a)pirene doveva essere rispettato a partire dall'1.1.1999, in quanto “obiettivo di qualità” da considerare come “norma di qualità ambientale”; b) l’autorità competente prescrive misure supplementari particolari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili (MTD, altrimenti dette BAT) al fine di ottenere comunque il rispetto di una “norma di qualità ambientale” in un’area disastrata qual è quella di Taranto. Tutto ciò, quindi, indipendentemente dai costi, anche “sproporzionati”, che ne potessero derivare.
Contrariamente a quanto hanno recentemente affermato alcuni assessori regionali, la normativa in vigore, in caso di superamento o di rischio di superamento del livello di benzo(a)pirene di 1 ng/mc, per le aree urbane con il DM 25 novembre 1994 stabilisce di adottare immediatamente, a cura della Regione, i necessari “piani d'azione” e i “piani di risanamento”, mentre con il D. L.vo 152/2007 consente che il contenimento del benzo(a)pirene entro il limite di 1 ng/mc avvenga entro il 31.12.2012 per le aree extraurbane, considerate, dunque, in modo assolutamente differente dalle aree urbane.
ALTAMAREA, che ha avuto un atteggiamento di critica costruttiva nei confronti delle Istituzioni, e segnatamente del Presidente della Regione Puglia e del Sindaco di Taranto, suggerendo ed elencando provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute, anche in questa circostanza prosegue nella linea adottata per "forzare" le Istituzioni a intervenire sulle aziende affinchè rispettino contenuti, strumenti e tempi ben definiti dalle leggi. La Regione e la stessa ARPA Puglia non rilevano che, in relazione al benzo(a)pirene, c’è una differenza sostanziale, e nient'affatto formale e/o meramente apparente, tra “obiettivo di qualità” – “norma di qualità ambientale” - e “valore obiettivo”. E’ evidente e chiaro, inoltre, che il rispetto dell' “obiettivo di qualità” per il benzo(a)pirene nell'area urbana di Taranto di 1 ng/mc a partire dall'1.1.1999 deve essere considerato come una “norma di qualità ambientale” che impone l'adozione di “misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili”, anche negli stessi procedimenti AIA.
ALTAMAREA sa bene che la situazione di Taranto è estremamente complessa e gravida di conseguenze molto pesanti, ma il sicuro, accertato mancato raggiungimento dell’ “obiettivo di qualità” stabilito per il benzo(a)pirene non può essere sottaciuto o considerato irrilevante o ininfluente sulla salute dei cittadini. La pericolosità e le fonti del B(a)P sono state individuate e sottolineate da scienziati e studiosi e, tra essi, con particolare calore unito a rigore scientifico dalla Prof.ssa Maria Tutino e dal Prof. Gianluigi de Gennaro, del Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari, nella relazione “Monitoraggio degli Idrocarburi Policiclici Aromatici nell’area di Taranto” presentata nella “Giornata di studio sulle tecniche di monitoraggio dei microinquinanti – Taranto 16.6.2009” organizzata da ARPA Puglia.
Il costante “sforamento” dell’ “obiettivo di qualità” di 1 ng/mc per il benzo(a)pirene, è ormai un fatto notorio, ampiamente provato e persino “certificato” dalle rilevazioni dell’ARPA per l’area urbana del quartiere Tamburi situata a ridosso della zona industriale.
Dalle rilevazioni effettuate emerge che è del tutto ininfluente intervenire sul traffico veicolare (come se potesse davvero seriamente sostenersi che la disastrosa situazione ambientale di Taranto dipendesse dal traffico veicolare!).
Dovendo intervenire sulla principale fonte di queste emissioni cancerogene e mutagene, non c’è alcun dubbio che si deve intervenire innanzitutto proprio sulla cokeria dell’ILVA, la principale fonte delle emissioni di questo micidiale inquinante.
Essendo pertanto assolutamente indispensabile rispettare l’ “obiettivo di qualità” stabilito per il benzo(a)pirene, non c’è alcun dubbio che devono essere immediatamente adottati tutti i provvedimenti necessari a contenere siffatte illecite emissioni di benzo(a)pirene nell’area urbana di Taranto.
La sentenza della Corte di Giustizia CE n. 237 del 25.7.2008 riconosce a ciascun cittadino dell’UE il diritto soggettivo a ottenere un piano d’azione diretto a contenere le emissioni inquinanti entro i valori normati. ALTAMAREA “Coordinamento di associazioni e cittadini di Taranto” è perfettamente legittimata a chiedere ed ottenere che la Regione Puglia, in qualità di unico soggetto competente a promuovere ed approvare il piano d’azione ed il piano di risanamento della qualità dell’aria, individui ed applichi tutti i provvedimenti necessari per ridurre il benzo(a)pirene, agendo su tutte le emissioni degli impianti delle industrie inquinanti, in primis sulla cokeria dell’Ilva.
In sintesi, l’obbligo di assicurare a Taranto il rispetto dell’ “obiettivo di qualità” stabilito per il benzo(a)pirene può e deve arrivare, se necessario, anche alla riduzione e/o alla sospensione dell’attività produttiva, come previsto dal comma 5 dell’art. 3 del D. L.vo 152/2007. In base a tale comma, i provvedimenti da adottare sono, in prima battuta, quelli del “piano di azione a fronte del rischio di superamento nel 2010” ai sensi dell’art. 7 del D. L.vo n. 351/1999 e, nel contempo, quelli del “piano di risanamento a fronte del superamento nel 2008 e nel 2009” ai sensi del D.M. 1.10.2002, n. 261.
Infine, si fa rilevare che il perseguimento di un qualsiasi “obiettivo di qualità”, inteso come valore medio annuale di riferimento da raggiungere e rispettare a partire da una determinata data (per il benzo(a)pirene è 1 ng/mc a partire dall’1.1.1999), può essere evidentemente raggiunto solo attraverso la fissazione di valori limite e prescrizioni, relative alla costruzione e gestione di impianti industriali, a volte necessariamente più severi di quelli ordinariamente stabiliti, specie in realtà, come quella della zona industriale di Taranto, con una notevole quantità e qualità di industrie inquinanti situate a ridosso di un’area urbana.
ALTAMAREA è consapevole del fatto che, per il raggiungimento dei sacrosanti e irrinunciabili obiettivi di salvaguardare l'ambiente ed il lavoro, è pregiudizievole assumere posizioni che escludano a priori che ci siano provvedimenti tecnici o gestionali che riducano in maniera efficace l'emissione di B(a)P. In Germania la Thyssen, proprio per il benzo(a)pirene, ha chiuso vecchie cokerie e ne ha costruito altre che rispettano i limiti di legge europei. La stessa cosa potrà avvenire a Taranto se il Gestore dell’impianto e le Istituzioni nel loro complesso capiranno sul serio il dramma di Taranto e se confermeranno il valore strategico nazionale del Centro siderurgico di Taranto. A nessuno può essere consentito di dimenticare che lo Stato fu allora e resta oggi il responsabile originario dello scempio dell'ex Italsider poi diventata Ilva di Taranto, ma il Gruppo Riva, che ha acquistato dallo Stato, ad occhi aperti e per “quattro soldi”, il Centro siderurgico di Taranto, non può tirarsi ora indietro rispetto agli investimenti necessari per risanare seriamente la cokeria di Taranto, cosa che la Regione Puglia dovrà richiedere ed ottenere.
100511 Altamarea Diffida La Regione Puglia Su b(a)p

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