lunedì 5 gennaio 2015

Salva Taranto?

Ecco il testo integrale del Decreto per Taranto:

Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;
 Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
 Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;
 Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89;
 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
 Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di applicare la disciplina del decreto-legge n. 347 del 2003 alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con riferimento alla particolare situazione dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto;
 Considerato che la continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti industriali di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in relazione ai rilevanti profili di protezione dell’ambiente e della salute;
 Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per l’attuazione di interventi di bonifica, nonché di riqualificazione e rilancio della città e dell’area di Taranto, anche mediante la realizzazione di progetti infrastrutturali e di valorizzazione culturale e turistica;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 Emana il seguente decreto-legge:

 Art. 1 (Rafforzamento della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi) 1.         All’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali» sono inserite le seguenti: «ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231». 2.         Dopo il comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 347, è inserito il seguente: «2-ter. L’istanza per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che sono soggette al commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è presentata dal commissario straordinario. In tal caso, il commissario straordinario ai sensi del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013 può essere nominato commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria.». 3.         All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, le parole: «operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo,». 4.         All’articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell’articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l’affittuario o l’acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità dell’intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall’Italia. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’autorizzazione di cui al quinto comma dell’articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i commi dal quarto al nono dell’articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.». 5.         All’articolo  4,  comma 4-sexies, del decreto-legge n. 347, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “ In caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti all’affittuario o all’acquirente.”. 6.         Ai commi 1 e 4 dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse. 7.         All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Non sono in ogni caso soggetti ad azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, in attuazione della finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013.». Art. 2 (Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.) 1.         L’ammissione di ILVA S.p.A. alla amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, determina la cessazione del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito denominato «decreto-legge n. 61». Il commissario straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014, di seguito «D.P.C.M. 14 marzo 2014». 2.         In attuazione dell’articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.  Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contenuti del D.P.C.M. 14 marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 3.         L’attività di gestione dell’impresa eseguita nel rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. 4.         Per l’attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l’espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l’attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d’impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61. 5.         Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura dell’80 per cento, le prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per l’attuazione di tutte le altre prescrizioni. 6.         L’osservanza delle prescrizioni del piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale e produce i medesimi effetti derivanti dal rispetto di idonei modelli di organizzazione dell’ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti strettamente connessi all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica, anche non previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il rispetto delle previsioni di cui al primo periodo del presente comma da parte del commissario straordinario, e dei soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l’attuazione del piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, costituisce adempimento delle migliori regole cautelari in materia di ambiente, salute, sicurezza sul lavoro e incolumità pubblica ed esclude la punibilità delle condotte poste in essere in attuazione del piano. 7.         All’articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell’articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.” 8.         Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del decreto-legge n. 61. Si applica l’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto, e l’articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 9.   I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge  n. 61, nell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell’articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento al piano di cui al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014. 10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui al comma 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61, si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario e dell’avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica all’impresa commissariata o affittata o ceduta, fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. 11.  Al comma 1 dell’articolo 252–bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l’impresa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.”. Art. 3 (Disposizioni finanziarie) 1.  Il comma 11-quinquies dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61 è sostituito dal seguente: “11-quinquies. Ai fini dell’attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa soggetta a commissariamento, il giudice procedente, su richiesta del commissario straordinario, dispone il versamento in una contabilità speciale intestata al commissario straordinario delle somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione ai procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell’impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull’impresa commissariata prima del commissariamento, con il vincolo, quanto al loro utilizzo, all’attuazione degli obblighi connessi alla funzione commissariale esercitata.”. 2. Ai fini dell’attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario, oltre alla o alle contabilità speciali di cui all’articolo 1, comma 11-quinqiues, del decreto legge n. 61, come modificato dal comma 1, si avvale di altre contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui possono confluire: a)        le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori,  a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili; b)        altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale. 3.  Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa vigente, l’utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate. 4.  Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale. 5.  Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, previo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell’IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell’obbligazione contenuta nell’articolo 17.7 del contratto di cessione dell’ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione ha carattere transattivo e definitivo e non è soggetta ad azione revocatoria. Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario. Art. 4 (Modifiche all’articolo 12  del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125) 1.         Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: “2. Sono approvate le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall’autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i comuni interessati, sono definite le misure di compensazione ambientale  e le eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall’adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall’esercizio dell’attività di cui al presente comma .”. 2.         Il comma 6 dell’articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: “6. Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall’autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall’adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall’esercizio dell’attività di cui al presente comma.”. Art. 5 (Contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto)                                                                        1. In considerazione della peculiare situazione dell’area di Taranto,  l'attuazione degli interventi che riguardano detta area è disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di seguito denominato “CIS Taranto”. 2. Il CIS Taranto è sottoscritto dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l’Area di Taranto, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la struttura di missione “Aquila-Taranto-POIN Attrattori” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere nonché definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio ed è presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta area, dell’Autorità Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. Il Tavolo istituzionale assorbe le funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque denominati su Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelli costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali. 3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 6 (Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto) 1. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è incaricato di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio tarantino. Il Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di cui all’articolo 5 del presente decreto. 2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure di cui al comma 1 sono destinate, per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, le risorse di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito  dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonché le risorse allo scopo  impegnate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell’ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell’area di Taranto. 3. Una quota non superiore all’1,5 per cento delle risorse di cui al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto per le finalità del comma 1, può essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi. 4. Il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, può avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni di cui all’articolo  15, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.                                                                        Art. 7 (Disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto) 1. In conformità con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1002, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  84 del 10 aprile 2012, sono estesi a tutte le opere ed agli interventi infrastrutturali necessari per l’ampliamento e l’adeguamento del porto medesimo. 2. Per la realizzazione di tali opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell’attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta  ed atti di  assenso, comunque  denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti  gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario del Porto di Taranto. Decorso  inutilmente detto  termine,  tali atti si intendono resi in senso  favorevole.   3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale  delle opere è emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.                                                                                                                                         Art. 8                                                                           (Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto)   1. Il Comune di Taranto adotta ad integrazione del progetto presentato per il Piano nazionale delle città un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto e lo trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine dell’acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, di competenza. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valuta la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa con decreto del Ministro sulla base dei pareri degli uffici periferici e centrali competenti, sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero medesimo. Le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni altro atto di assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri  Ministeri, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, sono resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Comune di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole, ferme restando le competenze regionali in materia urbanistica. 2. La pronuncia sulla compatibilità ambientale  delle opere è emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 3. I Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, da acquisire nell’ambito del Tavolo istituzionale di cui all’articolo 5, predispongono,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell’Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare. Il progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Fermo restando quanto disposto in materia di norme e piani urbanistici ed edilizi dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il decreto di approvazione del progetto sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 5. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al CIPE ai fini dell’approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili.   Art. 9 (Entrata in vigore)   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

Il testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5.01.215 è disponibile a cliccando qui

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