mercoledì 6 maggio 2015

Uno non ha i soldi, l'altro non ne sa niente, e il tumore non veniva dall'Ilva


Che sia un titolo buono per un western alla Sergio Leone?
Intanto almeno una controllata ai titoli la potevano dare... 

Nuova sentenza a favorevole di Ilva e Riva Fire, su ricorsi di cittadini malati

Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti umani, anche il Tribunale di Taranto emette una nuova sentenza che rigetta il ricorso di una cittadina del quartiere Tamburi nei confronti sia di Ilva che della holding Riva Fire.
La sentenza 1501/2015, pubblicata il 4 maggio, ha infatti rigettato il ricorso di una cittadina vissuta dal 1978 al 2010 nel quartiere Tamburi, arco di tempo in cui avrebbe contratto una grave malattia tumorale. Una relazione allegata al ricorso, redatta da un medico, metteva in relazione le emissioni inquinanti con la patologia contratta.
Nonostante il ricorso tempestivo nei confronti di Ilva, nei confronti della quale avanzava una richiesta di risarcimento da 861.018 euro, l’entrata in amministrazione straordinaria dell’azienda difesa dagli avvocati Giuseppe Lombardi, Lotario Benedetto Dittrich, Cristina Grassi, ed Enrico Claudio Schiavone, ha portato a dichiarare improcedibile la domanda di risarcimento nei confronti dell’azienda a causa dello stato di insolvenza.
Diverso il discorso per quanto riguarda la Riva Fire, difesa dagli avvocati Francesco Perli e Dario Lupo.
Il Tribunale tarantino ha infatti accolto in toto la posizione dei legali che chiedevano la dichiarazione della nullità dell’atto, per la «carenza di legittimazione passiva della loro assistita». In pratica la sentenza ha invece deciso la domanda nei confronti di Riva Fire s.p.a., controllante di ILVA s.p.a., rigettandola e statuendo l'assoluta estraneità della società Riva Fire s.p.a. all'oggetto della controversia, «dal momento che trattasi della società controllante il pacchetto azionario di maggioranza di ILVA s.p.a. e quindi non ha alcuna diretta ingerenza nell'attività industriale svolta da quest'ultima società, tanto meno nelle concrete scelte gestionali e produttive riguardanti il locale stabilimento siderurgico».
Inoltre il Tribunale ha anche rilevato che la consulenza tecnica spiegata in corso di causa «ha escluso ogni possibile incidenza del fattore di inquinamento ambientale nell'eziogenesi della patologia di cui soffre l'attrice e che invece ha natura idiopatica, connessa a fattori ereditari e genetici».
Ciò confuta di fatto la perizia della ricorrente, assistita dall’avvocato Mino Cavallo.
In pratica quindi il Tribunale ha stabilito alla luce degli elementi forniti dalla varie parti che la grave malattia di cui soffre la signora non è stata provocata dalle diossine e dal benzo(a)pirene contenuti nelle emissioni dello stabilimento siderurgico e la società controllante l'ILVA s.p.a. non può essere in ogni caso chiamata a risarcire l'eventuale danno a terzi. (Siderweb)

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