Risarcimenti al «Tamburi» no al sequestro di beni Ilva
Al momento non ci sono «i presupposti di legge» per concedere il sequestro conservativo dei beni di Ilva in favore degli abitanti del quartiere Tamburi. È quanto ha deciso il giudice Pietro Genoviva rigettando l’istanza di bloccare 1 milione e 200mila euro, presentata in sede civile dall’avvocato Filippo Condemi, che assiste circa 150 famiglie residenti nel quartiere a pochi metri dallo stabilimento siderurgco nei confronti della società Ilva spa e dell’ex direttore della fabbrica Luigi Capogrosso.Nel provvedimento, in particolare, il giudice Genoviva ha spiegato che uno dei presupposti per ottenere il sequestro «non può semplicisticamente desumersi» dalle conclusioni cui sono giunti» i periti in modo unico «per tutti gli attori». Ogni richiesta, infatti, dovrà essere esaminata «caso per caso, in sede di decisione finale, mediante la soluzione delle varie e complesse questioni». Non solo. Il magistrato ha spiegato che la richiesta di sequestro è stata formulata sulla base di una «generica prospettazione» del rischio che l’azienda si sottragga alle sue responsabilità di risarcire le famiglie sulla base di «indeterminate notizie di stampa o addirittura di soggettive previsioni sui futuri assetti societari e sulla ventilata cessione di assets senza assunzione dei relativi oneri».
La ricostruzione formulata dall’avvocato Condemi, in sostanza, secondo il giudice Genoviva collide con la documentazione prodotta dai difensori di Ilva dalla quale, invece, «emerge, oltre alla notoria ed ampia patrimonializzazione della società, anche l’impegno assunto dal Governo e supportato da primari istituti di credito (il cosiddetto finanziamento «ponte» concesso da Unicredit, Intesa San paolo e Banca Popolare, ndr) per ricercare una soluzione dei gravi problemi di compatibilità ambientale dello stabilimento tarantino nel segno di un chiaro indirizzo di continuità produttiva».
Insomma, per il tribunale civile di Taranto, come detto, «allo stato non emergono fatti concreti dai quali possa desumersi la volontà della società (ovvero del Capogrosso, del quale non è stata nemmeno dimostrata Ia concreta consistenza patrimoniale) di sottrarsi agli obblighi derivanti da una eventuale sentenza di condanna al pagamento di somme in favore degli attori» Il magistrato, inoltre, ha ricordato come in passato «all’esito di due analoghe cause, I'Ilva spa ha sollecitamente provveduto a dare spontanea esecuzione alle decisioni di primo grado, benchè appellate».
Sulla base di tutto questo, quindi, il giudice ha respinto la richiesta dichiarando, infine, «ancora più manifesta Ia sproporzione esistente con Ia complessiva ed ampia consistenza patrimoniale dell’Ilva spa» rispetto alla «relativamente modesta somma risarcitoria» calcolata dai periti del tribunale in favore di ciascun abitante costituito nel procedimento civile. (GdM)
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