Il TAR di Lecce con sentenza n. 463/09 dell’11 marzo ha respinto al richiesta di annullamento di atti dell’Ufficio Parchi con i quali si rigettavano le richieste di esclusione dal perimetro del Parco delle Gravine avanzata da alcuni privati tramite la Confagricoltura.
“E’ importante sottolineare, dichiara l’Assessore Losappio, come il TAR abbia deliberato che la legge istitutiva del Parco, nell’art. 1 comma 3 che indica la possibilità dei singoli di presentare domande di esclusione dal Parco non comporti l’automatico accoglimento dell’istanza, cito testualmente, alla cieca solo perché in maniera del tutto acritica domandata ma richiede invece l’onere della motivazione, nel caso in questione non presentata”.
La Regione trova dunque conferma nella sentenza delle sue ragioni, già indicate dal legislatore, per le quali non vi è alcun automatismo fra domande di esclusione presentate ed accoglimento delle stesse.
La strada da seguire è dunque quella della concertazione con i Comuni e la Conferenza dei Servizi, così come si è fatto per il Parco dell’Ofanto, nel rispetto di una legge che ha come obiettivo la tutela di una delle più belle e pregevoli aree naturalistiche della Puglia. (Pressregione)
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