lunedì 21 novembre 2011

Ecco la proposta dioxin free!

Dal sito e-workshop del Senato ragazzi:
http://eworkshop.senatoperiragazzi.it/ddl/marchio-dioxin-free

Proposta di Istituzione del marchio "Dioxin free"

art. 1
(Finalità)
1.In considerazione del fatto che le diossine, i furani e i policlorobifenili sono inquinanti ubiquitari che si bioaccumulano nell'organismo e che hanno un effetto cancerogeno e genotossico soprattutto per ingestione, con la presente legge si istituisce il marchio “Dioxin Free” al fine di tutelare la fasce più vulnerabili della popolazione e di garantire la massima salubrità degli alimenti .
2.Il marchio Dioxin Free può essere assegnato solo ad alimenti con limiti di concentrazione inferiori a quelli stabiliti dalla vigente normativa al fine di stabilire un nuovo standard di qualità alimentare.

art. 2
(Definizioni tecniche)
1. Per diossine, furani e policlorobifenili si intendono le sostanze chimiche così come definite nelle normative vigenti.
2. Il loro calcolo complessivo negli alimenti si esprime in tossicità equivalente alla TCDD utilizzando i fattori di tossicità equivalente contemplati nel Regolamento CE n. 199/2006 della Commissione Europea del 3 febbraio 2006. Pertanto le analisi devono calcolare la somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997), e la somma di diossine e PCB diossina-simili [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB)], espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997).

art. 3
(Limite)
1. Il marchio Dioxin Free può essere attribuito solo agli alimenti che non superano un centesimo della dose tollerabile giornaliera di diossine e pcb riferita a un organismo umano di 70 chilogrammi che consumi 100 grammi dell'alimento preso in considerazione.

art. 4
(Caratteristiche del marchio Dioxin Free)
1. Il marchio Dioxin Free:
a) è un marchio di proprietà del Ministero della Salute che definisce standard ulteriormente più restrittivi rispetto ai limiti di concentrazione fissati dalla normativa vigente;
b) viene concesso alle aziende che ne fanno richiesta;
c) è riservato ai prodotti alimentari che dopo 4 controlli preliminari effettuati dalla autorità sanitarie pubbliche, con costi a carico delle aziende, risultino in tutti i casi a norma rispetto al limite fissato nell'articolo 2 comma 1 della presente legge.
2. Il marchio è rilasciato dal Ministero della Salute all’azienda con specifico riferimento all'alimento commercializzato.

art. 5
(Verifiche)
1.Le aziende devono offrire ai consumatori la possibilità di effettuare almeno quattro verifiche annue a campione allo scopo di accertare nei prodotti commercializzati la eventuale presenza di diossine, furani e policlorobifenili. Le analisi sono effettuate presso laboratori specializzati e idonei allo scopo scelti dai consumatori.
2.Altre quattro verifiche annue sono effettuate dall'Istituto Superiore della Sanità e sono effettuate presso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo.
3.I costi delle analisi di cui sopra sono a carico delle aziende che richiedono l’utilizzo dei marchio Dioxin Free.
4.E' garantita al pubblico la massima trasparenza dei controlli. Le verifiche sono effettuate secondo le seguenti modalità:
5.Viene istituito dalla Guardia di Finanza un apposito Ufficio Prelievi Alimenti Dioxin Free che fissa il piano delle verifiche annuali. Di tale Ufficio fanno parte:
a)tre componenti della Guardia di Finanza;
b)tre componenti dell'Istituto Superiore della Sanità;
c)due componenti delle associazioni dei consumatori ufficialmente riconosciute e che ne facciano apposita richiesta all'Ufficio;
d)due componenti di associazioni che nello statuto hanno finalità ambienti e che ne facciano apposita richiesta all'Ufficio;
6.Le decisioni dell'Ufficio vengono verbalizzate e prese a maggioranza. L'Ufficio si può coordinare anche mediante strumenti telematici.
7.I rappresentanti dei consumatori sono scelti con sorteggio e si avvicendano annualmente.
8. I luoghi di prelievo dei campioni da analizzare sono preventivamente definiti in una lista redatta annualmente dai componenti di cui sopra. Il prelievo avviene mediante sorteggio del luogo e del prodotto, con modalità che consentano la massima attendibilità dei controlli effettuati. Del luogo del prelievo non deve essere data alcuna comunicazione preventiva. L'esito del sorteggio deve considerarsi riservato fino all'avvenuto prelievo del campione.
9.Al prelievo hanno diritto di partecipare membri designati dalle associazioni dei consumatori che si impegnano mantenere gli obblighi di riservatezza dell'operazione.

art. 6
(Applicazione)
1.Il marchio Dioxin Free si applica a latte, burro e uova.
2.Dopo 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge si può estendere ai marchi di origine controllata e protetta.
3.Dopo 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge si può estendere a formaggi, carne, pesce, molluschi, olio di oliva e oli vari.
4.Il Ministero della Salute può ampliare la gamma degli alimenti a cui attribuire il marchio Dioxin Free.
5.Per la concessione del marchio Dioxin free il Ministero della Salute con apposito decreto può istituire limiti ancora più restrittivi alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche.
6. il marchio dioxin free si applica da subito alle mozzarella di bufale campane dop, data la particolare preoccupazione dei consumatori sui livelli d'inquinamento delle zone di produzione.

art. 7
(Rilascio autorizzazioni, revoche e sanzioni)
1.E’ istituito un apposito Comitato di Verifica composto di tecnici dell’Istituto Superiore della Sanità, presso il quale vengono esaminati i certificati di prova attestanti la presenza o meno di diossine, furani e policlorobifenili negli alimenti per i quali si intende autorizzare il marchio Dioxin Free.
2. Tale Comitato ha la facoltà di autorizzare l’uso del marchio e di revocarlo nel caso in cui da successive analisi venissero riscontrate concentrazioni superiori a quelle definite nell’allegato tecnico della presente legge.
3. Nel caso fosse riscontrato anche un solo superamento, il Comitato di verifica lo notifica all’azienda e lo pubblicizza con adeguata evidenza tramite il sito Internet del Ministero della Salute e mediante un comunicato stampa alle principali testate giornalistiche nazionali.
4.Nel caso di un secondo superamento viene revocata l’autorizzazione del marchio Dioxin Free e, oltre agli obblighi di pubblicità della notizia a carico del Ministero della Salute, si aggiungono gli obblighi di pubblicità a carico dell’azienda e della revoca dell'uso del marchio con la sua pubblicazione su tre quotidiani a carattere nazionale.
5.I prodotti eventualmente pubblicizzati con marchio Dioxin Free non rispondenti alle norme della presente legge vanno ritirati dal commercio o reintrodotti in commercio con la dicitura ben visibile: “Non conforme alla normativa Dioxin Free”. Nella dicitura tutti i caratteri devono essere della medesima grandezza.

art. 8
(Archivio pubblico online degli alimenti con marchio Dioxin Free)
Ogni rilascio del marchio per ogni specifico prodotto deve essere registrato con un apposito codice e deve essere reso pubblico ufficialmente sul sito Internet del Ministero della Salute in un'apposita sezione.

art. 9
(Pubblicità analisi tramite Internet)
1.Tutte le analisi eseguite – sia quelle effettuate dalle aziende sia quelle di controllo - devono essere pubblicizzate sul sito Internet sia del Ministero della Salute sia dell’azienda che richiede il marchio.
2.Delle analisi deve essere offerta una rendicontazione che comprenda:
a)la percentuale di grasso
b)l'incidenza delle diossine e dei pcb rispetto al grammo di grasso
c)l'incidenza delle diossine e dei pcb rispetto a 100 grammi di alimento.
3.Delle analisi debbono essere disponibili sia i rapporti di prova nella loro integralità sia delle descrizioni divulgative e comprensibili al pubblico, redatte a cura del Comitato di verifica, nelle quali i valori riscontrati in 100 grammi siano raffrontati alla dose giornaliera tollerabile e al limite della presente legge.

art. 10
(Competenze del Ministero della Salute)
1.Per tutti gli aspetti attuativi non specificati nell’attuale legge e funzionali alla sua applicazione è competente il Ministero della Salute.

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I CONTRIBUTI DEI SENATORI (ad oggi)

il 12/10/2011
Sen. Pasquale Nessa
Ringrazio i ragazzi per questo bellissimo disegno di legge che hanno presentato, abbiamo deciso all' unanimità di farlo nostro ma la primogenitura è sicuramente la loro. Un in bocca al lupo a quello che sono riusciti a fare e a quello che faranno in futuro. La politica deve rappresentare una bella palestra di vita e soprattutto dare la possibilità a chiunque di poter svolgere un qualcosa con passione senza la quale facciamo poco. Auguro a questa classe di continuare a progettare con passione, di avere opinioni e idee da proporre al di là degli schieramenti politici.
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il 12/10/2011
Sen. Emanuela Baio
Mi sembra che la classe dell'istituto “Augusto Righi" di Taranto sia un'ottima classe, ha fatto un bellissimo lavoro preparatorio e devo dire che come componente della Commissione Sanità mi sono assunta l 'impegno di portare in commissione il disegno di legge, perchè è un disegno di legge ben elaborato. I ragazzi potrebbero essere degli ottimi legislatori. Dobbiamo imparare ad ascoltare un po di più i giovani e credo che questa esperienza della visita delle scuole in Senato sia molto positiva.

il 12/10/2011
Sen. Gianrico Carofiglio
Sono molto favorevole a questo tipo di iniziative, perché offrono la possibilità di mostrare quello che accade in commissione, nel bene e nel male, a un pezzo importante di società civile, ovvero i giovani. Questo strumento, inoltre, permette a noi di avere una percezione di quello che manca e di vedere gli umori di questa società civile. Oggi, nel caso specifico, abbiamo analizzato un decreto di legge ben fatto. probabilmente grazie anche alla competenza del professore che accompagnava i ragazzi. Soprattutto abbiamo visto dei ragazzi pronti a discuterlo con competenza e personalità.

il 12/10/2011
Sen. Adriana Poli Bortone
Ho presentato oggi questo disegno di legge dei ragazzi naturalmente citando la fonte, l'istituto “Augusto Righi" di Taranto. Mi complimento molto per lo studio di ricerca approfondito dalla classe e per il messaggio che vuole trasmettere, il quale, va ben al di là della certificazione di qualità dei prodotti liberi da diossina. Questo è un messaggio di chiamata alle responsabilità di tutte quante le Istituzioni che ci sono sul territorio, perchè ,una certificazione di prodotto libero dalla diossina non avrebbe senso se non ci fosse l'impegno dell'istituzioni locali, regionali e nazionali nei confronti di un territorio che è devastato dalla diossina. Complimenti davvero ai ragazzi.
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IL PARERE DELL'ESPERTO

il 14/10/2011
Nicolò De Salvo

Apprezzo il fatto che il provvedimento da voi proposto si riferisca non solo all'ambiente ma anche allo sviluppo economico, perché è vero che trattate aspetti che presentano profili ambientali, ma volete anche regolare l'utilizzo di un marchio di qualità.
Quando un parlamentare o un altro soggetto titolare dell'iniziativa legislativa ritiene che vi sia la necessità di disciplinare una determinata materia o un determinato settore, presenta un disegno di legge. Ed io con voi mi comporterò come farei con un Senatore che me ne sottoponga il testo.
Un ddl è strutturato in una parte redazionale ed una parte composta dall'articolato. Nella prima introducete il ddl con considerazioni scientifiche e poi fate un ampio excursus normativo comparativo in ambito comunitario. In conclusione della relazione, avreste potuto anche entrare nella fase descrittiva del ddl, illustrando concisamente il contenuto degli articoli. Questa è una tecnica che si utilizza perlopiù quando la parte illustrativa è ridotta. Dato che la vostra è piuttosto estesa e completa, non è strettamente necessario.
Ora passo alla parte antipatica del mio compito, che è quella di fare le pulci al vostro testo. È quanto normalmente si fa anche con quelli presentati dai Senatori. Il tecnico ha infatti, tra l'altro, il ruolo di adeguare al contesto normativo il ddl, che pertanto va scritto anche seguendo una determinata forma.
Apprezzabile è il riferimento alla direttiva comunitaria. Io sarei stato ancor più sintetico. Più che l'intero titolo, sarei stato attento a riportare esattamente non solo riferimenti quali numero ed anno, ma anche il numero della Gazzetta Ufficiale in cui è stata pubblicata.
Eviterei parentesi che riportano diciture in lingua straniera quando il termine italiano è sufficientemente chiaro. Invece è necessario essere sempre espliciti e quindi la prima volta che vengono citate sciogliere le sigle.
Devo dire che siete stati bravi ad aver utilizzato le rubriche agli articoli, che rendono il provvedimento più intelleggibile ad una prima lettura.
Come tecnica, avrei preferito riunire il principio di attribuzione del marchio tutto in un articolo - invece che suddividerlo tra art. 1, comma 2, art. 4, comma 2, art. 6, comma 1 e art. 7, comma 2 - perché chi si trova ad attuare la previsione normativa può incontrare difficoltà nel reperire le diverse norme da applicare.
All'art. 2, comma 1, fate un rimando di una definizione alle "normative vigenti". Se non meglio specificato, o diamo una definizione noi oppure, dato che le norme italiane devono essere rispondenti alla normativa comunitaria, è pleonastico.
Altra riflessione: voi avete scelto l'opzione di regolare l'utilizzo di un marchio di qualità all'interno di un disegno di legge. Ciò è possibile, benché ciò che in genere accade è che si instauri un rapporto di tipo contrattuale tra il soggetto richiedente e il Ministero competente.
Siete stati puntuali nell'individuare tipo e periodicità del controllo. Anche se la scelta di distinguere è rispettabile, avrei però cercato di uniformare indirizzo e controllo in un unico organismo.
Qui terminano i miei rilievi. Sono stato pignolo, non vi ho risparmiato nulla, ma va detto che, in complesso, il vostro è un lavoro egregio che nulla ha da invidiare a quelli che vengono presentati nella realtà.

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