sabato 24 novembre 2007

Accolto l'Odg sull'art.46 del Decreto Fiscale


XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3194




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DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 26 ottobre 2007 (v. stampato Senato n. 1819)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 ottobre 2007


Articolo 46.
(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).
Articolo 46.
(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.





Atto Senato n. 1819

XV Legislatura

Conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l' equita' sociale
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l' equita' sociale"


Ordine del Giorno 9/3194/10. ACCOLTO.

La Camera,
premesso che:

la normativa introdotta con l'articolo 46 del decreto-legge in esame tende a facilitare l'insediamento degli impianti di rigassificazione di gas naturale liquido rientranti nell'elenco allegato al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, consentendo l'utilizzo di procedure autorizzative semplificate previste per l'uso e il riuso di siti industriali, anche al di fuori di dette zone.

tenendo conto della delicatezza della materia, con riferimento sia ai poteri di rilevanza costituzione che mettono in capo alle regioni il potere di pianificazione del territorio, sia al diritto all'informazione degli abitanti riconosciuti dalle direttive europee,

impegna il Governo

a garantire comunque:

a) l'applicazione delle direttive europee 96/82, 2003/35, 2003/87, 2003/105 oltre alla Convenzione di Aarhus del 1998, già recepite dall'Italia, volte ad assicurare tempestivamente al pubblico interessato la possibilità di partecipare alla procedura decisoria relativa alle autorizzazioni e di conoscere le considerazioni su cui è basata la decisione;

b) l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, che prevede che per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti siano rispettati «requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli», tenendo conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e altri insediamenti e infrastrutture e luoghi di frequentazione del pubblico, nonché di consentire alla popolazione interessata di esprimere il proprio parere sui progetti. In tal senso va utilizzata la possibilità prevista all'articolo 23, di «utilizzare la conferenza dei servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti».

c) salvaguardare le prerogative delle regioni e degli enti locali competenti in materia di pianificazione urbanistica del territorio e di concessioni edilizie;

d) rispettare le modalità di concessione degli spazi demaniali, sia terrestri che marittimi, tenendo conto della sicurezza della navigazione e della tutela del mare come bene inalienabile.

*Informazioni su
gli Odg : si possono presentare nella cause giudiziarie e funzionano come interprertazione autentica della volontà del legislatore

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