Linee Guida Rinnovabili: Puglia, in vigore il Regolamento Regionale N. 24 del 30 dicembre 2010
Le novità sono entrate in vigore il 31 dicembre 2010, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (è il numero 195) delle cosiddette linee guida regionali, cioè il Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 che attua quanto stabilito dalle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Parte invece il primo di gennaio 2011, la nuova procedura per ottenere in Puglia l'autorizzazione unica per installare un nuovo impianto, varata con delibera.
Entrambi i provvedimenti sono stati licenziati dalla Giunta regionale nella seduta del 30 dicembre. Vediamoli nel dettaglio.
Il Regolamento per le aree non idonee (le cosiddette linee guida regionali) è un regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e individua le aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio pugliese.
L'importanza del Regolamento è legata al fatto che varato all'indomani della dichiarazione di incostituzionalità del Regolamento regionale sugli impianti eolici (è il n. 16 del 2006), serve a regolare e a disciplinare l'impatto della sentenza della Corte Costituzionale. Nel documento, che occupa 165 pagine del Bollettino Ufficiale, sono indicate le aree non idonee in modo estremamente analitico. Al contrario di quanto fatto da Regioni come la Toscana, l'Emilia Romagna, il Piemonte, la Basilicata e le Marche che hanno emanato provvedimenti più snelli ed in genere limitati al solo fotovoltaico, la Puglia individua infatti tutte le zone soggette a qualsiasi tipo di vincolo: parchi, riserve, siti Unesco, beni culturali, immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico, territori costieri, laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua, boschi, zone archeologiche, tratturi, grotte, lame e gravine e versanti. E non solo.
Il Regolamento prevede una disciplina di protezione anche per i cosiddetti "coni visuali", cioè le vedute panoramiche che caratterizzano alcuni paesaggi pugliesi e per le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità, quindi con coltivazioni biologiche o identificate dai marchi quali DOP, DOC, IGT, IGP e altri. Le aree non idonee sono state individuate attraverso una puntuale ricognizione di tutte le disposizioni che tutelano l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, le tradizioni agroalimentari locali, la biodiversità e il paesaggio rurale. Proprio perché protette queste aree non sono compatibili con gli impianti di rinnovabili, in alcuni casi per via della tipologia dell'impianto, in altri per le dimensioni. Dunque la richiesta di autorizzazione all'insediamento avrebbe esito negativo.
Il tutto è dettagliato nei tre allegati del regolamento: nel primo sono indicati i principali riferimenti normativi che determinano la non doneità delle aree, l'Allegato 2 contiene una classificazione delle diverse tipologie di impianti per fonte, potenza e tipo di connessione elaborata sulla base delle Linee Guida nazionali, l'Allegato 3 indica nel dettaglio le aree e i siti dove non è consentita la localizzazione di specifiche tipologie di impianti a loro volta indicati.
Un esempio è rappresentato dai "coni visuali", cioè da quei panorami che sono l'immagine stessa della Puglia in tutto il mondo e rappresentano un motivo rilevante della sua attrattività turistica: vedute come Castel del Monte, Canne della Battaglia, il Castello di Lucera, Castel Fiorentino, Dragonara, Vieste, Minervino Murge, la Loggia di Pilato a Monopoli, il sito di Egnazia a Fasano, Ostuni e la sua strada panoramica, il Parco delle Dune Costiere e fiume Morelli, Alberobello e la strada provinciale dei Trulli, Locorotondo e il suo belvedere, le gravine di Laterza e di Gravina, Otranto, Santa Maria di Leuca e il santuario de Finibus Terrae, la strada da Ruffano a Casarano con la Cripta del Crocifisso e ancora Montagna Spaccata, Porto Selvaggio e il Castello di Oria.
Il nuovo iter cambia anche il procedimento per richiedere le autorizzazioni uniche. Il nuovo iter descritto nella delibera di Giunta varata il 30 dicembre si allinea alle Linee Guida nazionali, ma con una particolarità unica in Italia: è completamente on line. Dal nuovo anno non si potranno più presentare domande cartacee. Le richieste viaggeranno via web attraverso il portale www.sistema.puglia.it e gli stessi progetti dovranno essere digitali, quindi immediatamente proiettabili sulla cartografia del SIT, il Sistema Informativo Territoriale. Questo semplificherà e renderà più veloci le procedure autorizzative. Secondo il comunicato della Regione, sarà possibile infatti arrivare all'espressione del parere entro il 180° giorno. La documentazione sarà generata da Sistema.Puglia per l'aspetto amministrativo e dal SIT per quello cartografico, anche gli allegati dovranno avere formato digitale e il tutto viaggerà con la posta elettronica certificata, inclusa la corrispondenza tra le amministrazioni. Solo per questo aspetto, secondo la Regione, saranno risparmiati 45 giorni. Il nuovo procedimento entra in vigore dal primo gennaio.
Da una prima analisi comparativa tra le linee guida nazionali e quelle regionali appena approvate, non sono da escludersi ricorsi al TAR avverso alla Delibera di approvazione del Regomaneto per l'analiticità ed arbitrarietà nella scelta delle aree non idonee. Ricordiamo, infatti, che è di competenza dello Stato, secondo quanto disposto dall'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impiati da FER. Il criterio dei "coni visuali" protrebbe essere il primo a cadere sotto la scure di eventuli ricorsi al TAR. (Alternativasostenibile)
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Regolamento Regione Puglia n. 24 del 30 dicembre 2010 (4.336,99 Kb)
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