IL GOVERNO DEVE RIPRISTINARE LE NORME SUL BENZO(A)PIRENE
GRANDE CONFUSIONE SUL DECRETO LEGISLATIVO 155/2010
Rileviamo parecchia confusione sul D. Lgs 155/2010, che “AltaMarea contro l’inquinamento – Coordinamento di cittadini ed associazioni di Taranto” ha denunciato il 17 settembre 2010, prima in Italia, chiamandolo Decreto Legislativo “ad aziendam”. La confusione è sulla parte che riguarda il Benzo(a)Pirene, cancerogeno di categoria 1, di massima pericolosità. L’allarme è partito da Taranto perché quel terribile veleno è presente nell’atmosfera del quartiere Tamburi di Taranto in quantità abnormi, certificate da ARPA Puglia per gli anni 2008, 2009 e per la prima parte del 2010.
ALTAMAREA HA LANCIATO UNA DENUNCIA NON UNA “BUFALA”
L’allarme di Altamarea non è una “bufala”, come impudicamente l’ha definito un quotidiano locale, ma è una denuncia seria che ha provocato interrogazioni e dichiarazioni di parlamentari, ha innescato importanti articoli sulla stampa locale e nazionale, è ripresa e divulgata su blog e siti molto diffusi e ancor più scuoterà l’opinione pubblica nazionale quando se ne comprenderà appieno tutta la portata. Più che la superficialità di un giornalista locale, tanto riservato da non apporre la propria firma sull’articolo, ci preoccupa l’insufficiente analisi dell’accaduto che rischia di portare a chiedere modifiche parziali e non risolutive.
LA NORMATIVA SUL BENZO(A)PIRENE PRIMA DEL DECRETO “AD AZIENDAM”
Prima del D. Lgs 155/2010 “ad aziendam”, la normativa sul B(a)P era fissata nel combinato disposto del Decreto Ministeriale del 25 novembre 1994, del D. Lgs 152/2007 e del D. Lgs 351/99. Per spiegarlo in breve, utilizziamo quanto scrisse ad ARPA Puglia l’ing. Bruno Agricola, Direttore Generale della Salvaguardia Ambientale del Ministero dell’ambiente (Prot. DSA/2008/0022090 del 7 agosto 2008): “Il D. Lgs 152/2007, art. 10, comma 2, per i livelli di B(a)P nelle aree urbane elencate nell’allegato III al Decreto Ministeriale del 25 novembre 1994, in cui rientra anche il Comune di Taranto, fa salvo l’obiettivo di qualità riportato nell’allegato IV di tale decreto, secondo il quale il valore medio annuale di 1 ng/mc definito per il B(a)P doveva essere rispettato già a partire dal 1 gennaio 1999.”
Nell’area urbana di Taranto, e in tutte le città con più di 150.000 abitanti, per il B(a)P esisteva l’obiettivo di qualità da rispettare fin dal 1 gennaio 1999, ben diverso dal valore obiettivo da rispettare entro il 31.12.2012 nella generalità dei casi, escluse le aree urbane con più di 150.000 abitanti. La differenza è sostanziale. L’obiettivo di qualità ha valore cogente, cioè inderogabile, non può essere modificato da nessun accordo e deve essere rispettato comunque, adottando le “migliori tecniche in assoluto”, senza limiti di costo, fino a giungere alla chiusura degli impianti nel caso in cui non si riuscisse in nessun modo a rispettare l’obiettivo di qualità. Il valore obiettivo invece non ha valore cogente ed è soggetto a vari vincoli e limitazioni.
Il nocciolo della questione è che dal 1999 quella normativa a Taranto non è stata rispettata e che Altamarea, alla fine del 2009, ha avviato un percorso stringente con il Ministero dell’ambiente, con la Regione Puglia e con il Sindaco di Taranto perché quella normativa fosse finalmente rispettata, in particolar modo dall’Ilva, la cui cokeria è una conclamata emittente di B(a)P. Con il D.Lgs 155/2010 “ad aziendam” quel percorso è stato formalmente arrestato.
LA PRECEDENTE NORMATIVA SUL B(A)P VA RIPRISTINATA
All’opinione pubblica, ai rappresentanti delle Istituzioni, ai parlamentari e a tutte le forze politiche e sociali diciamo che la normativa sul B(a)P sinteticamente descritta dal Ministero dell’ambiente nell’agosto 2008 (quando cioè esisteva già la Direttiva europea 2008/50/CEE) è stata annullata con un colpo di mano, ben mimetizzato, sul D.Lgs 155/2010. Contrariamente ad altri, noi riteniamo che non si tratti di “una proroga dell’entrata in vigore dei limiti alla concentrazione di benzo(a)pirene. La proroga è stata aggiunta dal Governo dopo il passaggio parlamentare, con l’evidente intenzione di far passare di nascosto lo spostamento del termine.” Non si tratta di una “proroga” ma dell’annullamento di disposizioni stabilite in Italia fin dal 25 novembre 1994, ultimamente confermate nel D. Lgs 157/2007 di recepimento della Direttiva 2004/107/CE. Spetta ad altri stabilire quando la “manina misteriosa” ha operato. Ad Altamarea, alla città di Taranto e a tutte le città italiane con più di 150.000 abitanti interessa che le norme sul B(a)P ritornino ad essere quelle in vigore prima dell’emanazione dello sciagurato D. Lgs 155/2010 “ad aziendam”. Pretendiamo che quel D. Lgs sia ritirato o almeno modificato in modo da ripristinare l’efficacia della disciplina già contenuta nel Decreto Ministeriale 25.11.1994, negli artt. 3 e 10 del D. Lgs n. 152/2007 e nell’art. 7 del D. Lgs n. 351/99. In tal modo per il B(a)P si potrà: I) Imporre il rispetto dell’obiettivo di qualità dell’aria di 1 ng/mc, come valore cogente e insuperabile, da raggiungere a qualsiasi costo, anche “sproporzionato”; II) Non consentire ai Gestori degli impianti industriali di limitarsi alla applicazione delle “migliori tecniche disponibili” e, quindi, togliere ogni limitazione di carattere tecnico ed economico per il rispetto dell’obiettivo di qualità di 1 ng/mc; III) Considerare come una necessità ineludibile la sospensione delle attività di quegli impianti industriali che, pur essendo dotati e/o avendo applicato le “migliori tecniche disponibili” ma non le “migliori tecniche in assoluto”, siano la causa preponderante ed accertata del superamento dell’obiettivo di qualità di 1 ng/mc, com’è nel caso del quartiere Tamburi di Taranto; IV) Considerare il raggiungimento dell’obiettivo di qualità di 1 ng/mc, come una norma di qualità ambientale.
VANNO RISPETTATI I DIRITTI INALIENABILI ED INVIOLABILI.
Il D. Lgs 155/2010 “ad aziendam” non tutela noi, i nostri figli e nipoti mentre consente di tenere in esercizio, legalmente, impianti che emettono nell’aria della nostra città il micidiale B(a)P, impianti che non vengono risanati o sostituiti ex novo perché i Gestori dovrebbero sostenere “costi sproporzionati”, come se esistessero “costi sproporzionati” per salvare anche una sola vita umana.
Le disposizioni contenute nel famigerato D. Lgs 155/2010 “ad aziendam” pretendono, assurdamente ed irresponsabilmente, di subordinare la protezione dal cancro ad una valutazione economica, in violazione dei diritti inalienabili e inviolabili dell’uomo, come il diritto alla vita e all’integrità fisica e il diritto alla salute, garantiti dalla Costituzione Italiana, dalle Convenzioni internazionali ed anche dall’Unione europea con il Trattato di Lisbona di dicembre 2009.
Vogliamo che a Taranto finisca subito il dramma del B(a)P e pretendiamo che quelle disposizioni orrende vengano ritirate, facendo sì che i cittadini dei Tamburi, e non solo loro, smettano di respirare quel terribile cancerogeno che tanti lutti ha già procurato.
Noi vogliamo che sia ripristinato anche a Taranto il diritto prioritario alla salute dei cittadini e dei lavoratori che operano negli impianti da cui fuoriesce quel terribile cancerogeno.
ALTAMAREA, 27 settembre 2010
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