Chiedetelo agli avvocati del Comune!
Tempa Rossa, no del Tar al Comune di Taranto. Sì al ricorso dei petrolieri
Il Comune di Taranto perde al Tar di Lecce la battaglia contro le opere di «Tempa Rossa», il giacimento petrolifero della Basilicata che fa capo alle compagnie Total, Shell e Mitsui e che vede Taranto, con la raffineria Eni, punto di approdo. Il Comune, con una delibera dello scorso novembre, aveva escluso dalla variante al piano regolatore del porto le due opere di Tempa Rossa: allungamento del pontile petroli e costruzione di due serbatoi di stoccaggio. Le compagnie petrolifere e l’Eni avevano quindi impugnato il provvedimento comunale e ieri i giudici amministrativi hanno dato loro ragione. Il Tar fissa tre punti nella sua sentenza: che l’ampliamento del pontile petroli è previsto nelle intese del 2006 e del 2007 tra Comune e porto ed ora non si può ribaltare il contenuto di quegli accordi senza un confronto preliminare ed un contradditorio con le parti interessate; che il Comune non può opporsi alla costruzione dei serbatoi di stoccaggio del greggio perchè non non saranno realizzati nelle aree portuali ma in quelle industriali della raffineria Eni; infine, che le compagnie del progetto «Tempa Rossa» sono pienamente legittimate a fare ricorso, cosa che invece gli avvocati del Comune avevano escluso davanti al Tar.
Su quest’ultimo punto, infatti, la sentenza dice che «va
respinta l’eccezione di carenza di legittimazione sollevata dal Comune
essendo evidente l’interesse delle ricorrenti ad impugnare la delibera
in quanto incidente non solo sull’intesa raggiunta tra l’ente locale e
l’Autorità portuale, ma anche sulla possibilità per le società di
realizzare il progetto con conseguente loro diritto di invocarne
l’annullamento».
Il Tar poi fa un distinzione tra le opere e dice che
solo per il prolungamento del pontile «può parlarsi di modifica
unilaterale da parte del Comune» della precedente intesa sul porto. Per i
serbatoi, invece, è solo stato effettuato un «indebito inserimento
nella variante al Prg adottata nell’ambito del provvedimento volto
all’approvazione del nuovo Piano regolatore portuale». Contestando
l’intesa e sbarrando la strada al pontile, il Comune ha detto al Tar che
l’accordo non è irreversibile e le amministrazioni possono «sempre
modificare, anche unilateralmente, la propria decisione sino alla
definitiva approvazione del Prp». E’ vero che un’intesa può essere
ridiscussa, dice il Tar, ma «deve escludersi che tale possibilità possa
essere esercitata unilateralmente, senza il rispetto di alcun onere
procedimentale volto a garantire il contraddittorio degli altri enti
parte dell’accordo. Se così si ragionasse, si finirebbe per privare di
qualsiasi valore vincolante e quindi di utilità lo strumento
dell’intesa». In quanto ai due serbatoi di stoccaggio, non solo «tali
interventi non costituivano oggetto del nuovo Prp» ma «l’ente locale -
sentenzia il Tar - non aveva alcun titolo per inibire la realizzazione
attraverso lo strumento adottato (la variante al Prg - ndr), a maggior
ragione tenuto conto del fatto che nel provvedimento impugnato il Comune
non ha evidenziato alcun profilo di contrasto di tali opere con
l’assetto urbanistico del territorio di Taranto e che sulla
compatibilità ambientale del progetto “Tempa Rossa” si era già espresso
il ministero dell’Ambiente».
Avendo il progetto tutte le autorizzazioni, il verdetto
del Tar appare ora un passo avanti verso l’avvio dei cantieri anche se
il Comune potrebbe fare opposizione al Consiglio di Stato. Il valore
dell’investimento «Tempa Rossa» a Taranto è di 300 milioni. (GdM)
Nessun commento:
Posta un commento