lunedì 9 novembre 2009

Nuvole rapide: l'esempio di Genova

Premessa
A Genova nel 2002 sono state chiuse le cokerie per il loro impatto sulla salute, in particolare nel quartiere di Cornigliano(1), nelle cui vicinanze sorge lo stabilimento siderurgico. Uno studio epidemiologico ha evidenziato una relazione tra polveri respirabili (diametro inferiore od uguale a 10 micron o PM10) emesse dagli impianti siderurgici ed effetti sulla salute. Lo studio epidemiologico attesta che nel quartiere di Cornigliano nel periodo 1988-2001, la mortalità complessiva negli uomini e nelle donne risulta costantemente superiore al resto di Genova. Nel luglio 2005 è stato spento anche l'altoforno numero 2 dello stabilimento di Cornigliano. Finisce l'era della siderurgia a caldo a Genova con notevole abbattimento dell'inquinamento. (Fonte: Wikipedia).
(1) Gennaro V., Casella C., Garrone E., Orengo M.A., Puppo A., Stagnaro E., Viarengo P., Vercelli M. "Incidenza dei tumori maligni in un quartiere di [Genova] sede di un impianto siderurgico (1986-1998)", Rapporti ISTISAN 2006;06(19):158-167 - ISSN 1123-3117

Vediamo cosa è stato fatto dal Governo negli anni tra il 2001 ed il 2005 per l'ILVA di Genova:

Legge n. 448 del 28 dicembre 2001: http://www.parlamento.it/leggi/01448l.htm
[...]
Art. 53
(Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano)
1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall’articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione alla sua richiesta e previo versamento dell’indennizzo di 2,60 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere destinate, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell’esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili.

2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una società per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale società verrà altresì partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La società per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalità più opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuità dell’attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell’articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.

Decreto-Legge n. 35 del 14 marzo 2005: http://www.parlamento.it/leggi/decreti/05035d.htm
[...]
14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005.
[...]

Legge n. 168 del 17 agosto 2005: http://www.parlamento.it/leggi/05168l.htm
[...]
Art. 14-bis
Modifiche all'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
1. All'articolo 53, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Dette aree sono assegnate, in adesione a sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,6 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria, che ne dispone per consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di attività produttive in forme ambientalmente compatibili, nonche' per la definizione dell'assetto infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra l'altro, sia le risorse indicate all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sia quelle indicate all'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

2. All'articolo 53, comma 2, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

Alcuni punti salienti, molto interessanti sono:
-La società per azioni (ILVA, nda) ... garantisce la continuità dell’attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell’articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426
- Lo Stato ha istituito un Fondo destinerà l'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005
- Il Governo garantisce il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali
- Lo Stato ha stanziato 2,6 milioni di euro per la riconversione delle aree su cui sorgevano le cokerie

Mi chiedo, siamo meno importanti di Genova??? io direi solo peggio rappresentati e informati...

Nessun commento: